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Legge 01/06/1939 n. 1089

Tutela delle cose d'interesse storico o artistico.

(abrogata dal D.Lg 29/10/1999 n. 490)

(modificata da Legge 01/03/1975 n. 44 -Legge 08/10/1997 n. 352 - Legge 30/03/1998 n. 88)

CAPO I Disposizioni generali

Art.1.

1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

2. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse

artistico o storico.

3. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 2.

1. Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro della pubblica istruzione.

2. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3

1. Il Ministro della pubblica istruzione notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

2. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

3. L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero della pubblica istruzione e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture.

4. Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legal- mente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

2. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.

3. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti e quello delle accademie e biblioteche, può procedere al- la notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari interessi e caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

2. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

1. Sono soggette alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione le cose che hanno l'interesse in cui agli artt. 1, 2, 5. Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8.

1. Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro della pubblica istruzione, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9.

1. I sovraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

2. Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5.

Art. 10.

1. I provvedimenti, adottati dal Ministro della pubblica istruzione, sono definitivi.

2. Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

CAPO II Disposizioni per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose

Art. 11.

1. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

2. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla sovraintendenza competente.

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli

artt. 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente sovraintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13.

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro della pubblica istruzione, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14.

1. Il Ministro sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli artt. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

2. In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5.

Art. 16.

1. Il Ministro, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui al- l'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

2. La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.

3. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizioni di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17

1. Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma dello articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

2. L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.

3. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18

1. I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente sovraintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5. 3. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del sovraintendente, il Ministro della pubblica istruzione decide sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche.

Art. 19

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla sovraintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20

1. Il sovraintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.

2. La stessa facoltà spetta al sovraintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

3. In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di sessanta giorni dall'ordine di sospensione.

4. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21.

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la in- tegrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

3. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22.

1. Con disposizione dei competenti sovraintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3.

CAPO III Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose Sezione delle cose appartenenti allo stato o ad altri enti morali

Art. 23.

1. Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

2. Il Ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle anti- chità e belle arti o quelle delle accademie e biblioteche può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose di antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26.

1. Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

2. Il Ministro, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

 

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