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D.P.R. 30/05/1995 n. 418

REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.235 del 7 ottobre 1995

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi.

2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2. ATTIVITA' CONSENTITE NEGLI EDIFICI PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Negli edifici di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere ubicate attività comprese nel decreto ministeriale 16-2-1982 non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n. 577.

2. L'attività di cui al primo comma deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16-2-1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.

4. Restano validi, per gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30-11-1983. Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n. 524.

6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, quinto comma, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, primo comma, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3. DISPOSIZIONI DI ESERCIZIO

1. E' vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, stufe o fornelli a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.

4. Per le attività di cui al primo comma dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli adempimenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m2 in ogni singolo ambiente.

5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.

Art. 4. SALE DI CONSULTAZIONE E LETTURA

1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

2. Allo scopo deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n. 524 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, così come specificato al successivo

art. 10.

3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.

Art. 5. DEPOSITI

1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.

3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

Art. 6. IMPIANTI ELETTRICI

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1-3-1968, n. 186 e della legge 5-3-1990, n. 46 e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

Art. 7. ASCENSORI E MONTACARICHI

1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28-11-1987, n. 586 e del 9-12-1987, n. 587 e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16-51987, n. 246, e successive integrazioni e modificazioni. . MEZZI ANTINCENDIO

1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità delle scale, degli accessi, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le caratteristiche idrauliche predette per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le istruzioni necessarie ai presenti. E' ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste "in luogo sicuro" noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

CAPO III PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 9. GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore dell'archivio, della biblioteca o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

 

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