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D.P.R. 30/04/1999 n. 162Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1999 n.162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; -Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; - Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; -Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; -Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; - Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; -Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; -Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; - Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; -Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999; - Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale; emana il seguente regolamento: Capo I Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. 2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera d) gli elevatori di scenotecnica e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente al l'accesso al posto di lavoro g) i treni a cremagliera h) gli ascensori da cantiere. Art. 2 -Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. Art. 3 -Dimostrazione di prototipi 1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea. Art. 4 -Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I. 2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento. 3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata. 4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto. 5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto. Art. 5 -Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti. 3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE. Art. 6 -Procedura di valutazione della conformità 1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono: a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanziaqualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualità completo conforme all'allegato IX b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. 2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV, se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato c) di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V. |
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