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D.P.R. 29/12/2000 n. 441

DPR 29 DICEMBRE 2000 N. 441

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09-02-2001

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il Presidente della Repubblica

-Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

-Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;

- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

- Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;

- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

-Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;

- Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

- Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;

- Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

-Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Capo Segretariato generale

Art. 1. Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonchè in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.

2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".

3. Il Segretariato generale svolge altresì i seguenti compiti:

a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "testo unico", e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle società intersettoriali partecipate;

d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale; e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322; f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.

5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a quattro, nonchè il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresì l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi già previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unità ai centri di responsabilità, nell'ambito del loro numero complessivo. Capo II Amministrazione centrale

Art. 2. Direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

d) la direzione generale per i beni archeologici;

e) la direzione generale per gli archivi;

f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

g) la direzione generale per il cinema;

h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a più direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilità di riferimento.

3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.

Art. 3. Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico

1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.

2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.

Art. 4. Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:

a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;

c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.

Art. 5. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attività:

a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

d) promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;

f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.

3. La direzione generale vigila sulla società di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".

4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.

 

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