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D.P.R. 28/05/2001 n. 311

Decreto Presidente della Repubblica 28/05/2001 n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

-Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

-Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999 n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;

- Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635;

- Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907 n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909 n. 666;

-Vista la legge 18 marzo 1968 n. 337;

-Vista la legge 18 aprile 1975 n. 110;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

-Vista la legge 6 ottobre 1995 n. 425;

-Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3;

-Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51;

-Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

-Sentita la Conferenza unificata;

-Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

-Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

- Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;

-Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

-Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635:

a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;

b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;

c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907 n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909 n. 666.

Art. 2 - Semplificazioni a carattere generale

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi."

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione."

c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge."

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica."

e) all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul bollo, se prescritto"

f) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente comma: "I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni."

g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonchè di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia."

h) il secondo comma dell'articolo 195 è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno."

i) all'articolo 247 è aggiunto il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonchè al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".

Art. 3 -Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi."

b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".

Art. 4 - Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 116 è sostituito dal seguente: "Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni."

 

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