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D.P.R. 25/01/2000 n. 34Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'art. 8 della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui al secondo comma, dell'art. 2, della legge 11-21994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro. 3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, commi sesto e settimo, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. 4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente Titolo, nonché dai Titoli III e IV. Art. 2. Definizione 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 11-2-1994, n. 109, e successive modificazioni; b) «stazioni appaltanti»: i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge , nonché le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, della legge; d) «regolamento»: il presente regolamento; e) «procedimento di qualificazione»: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici; f) «Autorità»: l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'art. 4 della legge; g) «organismo di autorizzazione»: l'Autorità; h) «organismi di accreditamento»: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l); i) «organismi di attestazione»: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge; l) «organismi di certificazione»: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità; m) «autorizzazione»: l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i); n) «accreditamento»: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l); o) «commissione»: la commissione consultiva prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge del cui parere si avvale l'Autorità ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione; p) «attestazione»: il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, terzo comma, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge; q) «certificazione»: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; s) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4, decimo comma, lettera c), e all'art. 14, undicesimo comma, della legge; t) «imprese»: i soggetti di cui all'art. 10, primo comma, lettere a), b) e c), della legge; u) «impresa assegnataria»: l'impresa cui i consorzi previsti all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori; v) «casse edili»: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all'art. 37 della legge. Art. 3. Categorie e classifiche 1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al quarto comma. 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la stessa disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 3. Le categorie sono specificate nell'allegato A. 4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: I fino a L. 500.000.000 euro 258.228 II fino a L. 1.000.000.000 euro 516.457 III -fino a L. 2.000.000.000 euro 1.032.913 IV fino a L. 5.000.000.000 euro 2.582.284 V fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569 VI fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138 VII fino a L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 VIII - oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276). 6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'art. 18, commi terzo e quarto, ed è soggetto a verifica secondo l'art. 10, comma 1-quater, della legge. 7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'art. 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea. 8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'art. 17, primo comma, lettere d), e) ed f), della legge. Art. 4. Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale 1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B. 2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. 3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della Titolo II AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE Art. 5. Commissione consultiva 1. La commissione è composta dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro competente; b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente; c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente; e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro competente; f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente; g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente; h) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; i) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; l) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia; m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto; n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. 2. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'Autorità. 3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione. 4. La commissione è convocata dal presidente dell'Autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare. 5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. 6. Per la partecipazione alle attività della commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall'Autorità nei limiti delle risorse disponibili. Art. 6. Nomina dei componenti della commissione 1. I membri della commissione sono nominati dall'Autorità e durano in carica per un triennio. 2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, l'Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Art. 7. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli 1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve comprendere espressamente la locuzione «organismi di attestazione»; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica. 2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato. 3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. |
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