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D.P.R. 24/05/1988 n. 236(G.U. 30-6-1988, n. 152) Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n.183. Art. 1.Principi generali 1. Il presente Decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. Art. 2. Campo di applicazione 1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano: a) fornite al consumo; b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale. 2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente Decreto le acque minerali e termali. Art. 3. Requisiti di qualità 1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I. 2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata. 3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attività amministrativa deve tendere. 4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I i valori della concentrazione minima richiesta. 5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato. Art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche 1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. 2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde. Art. 5. Zona di tutela assoluta 1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile. 2. L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Art. 6. Zona di rispetto 1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: a)dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b)accumulo di concimi organici; c)dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d)aree cimiteriali; e)spandimento di pesticidi e fertilizzanti; f)apertura di cave e pozzi; g)discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; h)stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; i)centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l)impianti di trattamento di rifiuti; m)pascolo e stazzo di bestiame. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento. 4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi. Art. 7. Zone di protezione 1. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. Art. 8. Competenze statali 1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: a)promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente Decreto; b)le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III; c)predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti; d)le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche; e)le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto; f)le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque; g)le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua; h)acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. 2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente. Art. 9. Competenze Regionali 1. Alle Regioni competono le seguenti funzioni: a)previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a fare fronte a contingenti esigenze locali; b)esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano; c)esercizio del potere di deroga; d)adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque; e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 1, lettera h); f) individuazione delle aree, di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli artt. 4, 5, 6 e 7. Art. 10. Frequenze di campionamento e metodi di analisi 1. Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente i modelli e le frequenze minime di campionamento, nonché i metodi analitici di riferimento da adottarsi per il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo umano, nei punti significativi della rete. Art. 11 Controlli 1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici: a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque; b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; c) alla rete di distribuzione. 2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale. 3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto. 1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali. 2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualità sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unità sanitaria locale. 3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilità di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla Regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimunti e le misure di competenza. 4. Copia dei dati di cui al commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanità e dell'ambiente. Art. 13 Controlli interni 1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua. Art. 14 Controllo degli acquedotti 1. Per uniformare le attività di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di più unità sanitarie locali o di più servizi e presidi multizonali, di cui all'art. 22 della Legge 23-12-1978, n. 833, la Regione può individuare l'unità sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli. 2. Per gli acquedotti interRegionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo è disposta d'intesa tra le Regioni interessate. Art. 15 Impiego degli antiparassitari 1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi. 2. Il Ministro della sanità, con Decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta della autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Art. 16 Valore massimo ammissibile 1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I può essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della Regione. 2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, è determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità. 3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale. Art. 17 Deroghe 1. Deroghe al presente Decreto possono essere disposte dalla Regione competente nelle seguenti circostanze: a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale è tributaria la risorsa idrica; b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali. 2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, nè comportare un rischio per la salute pubblica. 3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente Decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica. |
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