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D.P.R. 23/03/1998 n. 138

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

-Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonchè le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;

- Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

-Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unità immobiliari e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie;

- Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949 n. 1142;

- Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989 n. 427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, che innovano in parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane, previsti dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948 n. 514, e dal predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949 n. 1142;

- Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650;

-Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75;

-Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250 del 1995, che prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;

-Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

-Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

-Visto il parere della conferenza unificata Statocittà ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in data 5 febbraio 1998;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze;

emana il seguente regolamento: Capo I

Art. 1 - Revisione delle zone censuarie

1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche.

2. L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca porzione dello stesso, è ulteriormente articolato in microzone, con le modalità di cui all'articolo 2.

3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone.

Art. 2 - Articolazione del territorio comunale in microzone

1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storicoambien- tali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.

2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Una copia degli atti deliberativi, con i relativi allegati grafici e descrittivi, viene trasmessa al suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.

4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio del dipartimento del territorio, entro i successivi centoventi giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione è trasmessa al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto ediliziourbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici, possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con le modalità di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, possono formulare osservazioni alla commissione censuaria provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato A. Entro i successivi sessanta giorni la commissione definisce in via definitiva l'articolazione in microzone. Capo II

Art. 3 - Determinazione dell'unità di consistenza

1. L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C al presente regolamento.

2. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.

Art. 4 - Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione

1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui all'allegato B, tutte le categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, istituito con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede locale.

2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni socioeconomiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.

3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione della commissione censuaria provinciale competente per territorio.

Art. 5 - Revisione delle tariffe d'estimo

1. Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.

2. La revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per unità di superficie, di cui al- l'articolo 3, da effettuarsi sulla base:

a) dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949 n. 1142;

b) dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditività attraverso l'applicazione di saggi di rendimento ordinariamente rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari analoghe, e con l'osservanza degli articoli da 27 a 29 del regolamento richiamato nella lettera

a).

3. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri stabiliti nel presente articolo e con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

Art. 6 - Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo

1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, indicono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali sono invitati i comuni compresi nella zona medesima.

2. La determinazione delle tariffe d'estimo, nel caso di dissenso espresso del comune, è effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale.

3. Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, i quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d'estimo di ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle commissioni censuarie, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni; in tale sede la commissione provvede altresì alla definizione delle tariffe d'estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.

Art. 7 - Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale

1. Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera B, la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni singola unità, del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

 

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