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D.P.R. 21/12/1999 n. 554

Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/021994 n. 109, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.;

-Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;

-Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

-Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

- Udito il par. del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza generale il 12 luglio 1999;

- Visto il par. della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

-Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;

- Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente regolamento:

TITOLO I Organizzazione dei lavori pubblici

CAPO I Potestà regolamentare

Art. 1 - Ambito di applicazione e calcolo degli importi

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.

2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione.

3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.

4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.

5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’I.V.A.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;

b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;

c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;

d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;

e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;

f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;

g) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo 72, comma 4;

h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impi anti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4) complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate presta zioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5) esecuzione in ambienti aggressivi;

6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali

i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

m) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;

n) completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;

o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’art. 7 della Legge;

p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

q) appalto integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

CAPO II Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’autorità sui lavori pubblici

Art. 3 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità stessa.

2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall’art. 8, comma 2, della Legge.

3. Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.

Art. 4 - Esercizio della funzione di vigilanza.

1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’art. 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.

2. Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.

3. L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.

4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti).

Art. 5 - Istruttoria e provvedimenti conseguenti.

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’art. 4, l’Autorità delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.

2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a 20 giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.

3. Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell’ispezione.

4. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6 - Esercizio del potere sanzionatorio.

1. L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all’art. 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.

3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.

4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservato rio dei Lavori Pubblici.

5. Nel caso di cui all’art. 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento disciplinare.

TITOLO II Organi del procedimento e disciplina dell’accesso agli atti

CAPO I Organi del procedimento

Art. 7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’art. 14, comma 1, della Legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professiona li, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 EURO.

 

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