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D.P.R. 21/09/2001 n. 389

(G. U. n. 251 del 27-10-2001) Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

Titolo I

Natura giuridica compiti ed organi dell'ente

Il Presidente della Repubblica

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;

- Visto l'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade";

- Visto l'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

- Visto l'articolo 9 del Decreto-Legge 27 marzo 1995, n. 88;

- Visti gli articoli 7, 10 e 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visti gli articoli 9 e 100 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

-Visti gli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del Decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;

-Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio 2001;

- Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica; Emana Il seguente statuto: È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli

articoli 6, comma 4, e 13 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente Decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente.

Art. 1. Natura giuridica e sede

1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'articolo 12. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di Legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla Legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la Legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.".

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "3. Lo statuto dell'Ente è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica".

- Si riporta il testo dell'art. 17, della Legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 17 (Regolamenti).

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di Legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla Legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla Legge

e) (lettera soppressa).

2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottose gretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- Si riporta il testo dell'art. 9 del Decreto-Legge 27 marzo 1995, n. 88: "Art. 9 (Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS). 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con Decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo nè sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

7. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

8. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana. A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna".

- Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

 

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