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D.P.R. 19/04/2005 n. 170DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005 n.170 Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Titolo I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO MILITARE Capo I Potestà Regolamentare IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; -Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo ; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; -Visto l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare; - Visto l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, che demanda al Governo la potestà di emanare uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie; -Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; - Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di conformità delle opere d'interesse statale quelle destinate alla difesa militare, nonchè l'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia edilizia; - Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; -Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; - Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; - Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari; -Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;65 - Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia; - Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive; -Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 25 ottobre 2002; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; -Acquisito il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003; - Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 10 dicembre 2003; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004; -Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005; - Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa; emana il seguente regolamento: Art. 1 - Ambito di applicazione e calcolo degli importi 1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata: «legge», nonchè dell'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, disciplina le attività del Genio militare di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse dell'Amministrazione della difesa, di seguito denominata Amministrazione. Sono fatte salve le eccezioni previste per gli interventi ascritti nelle fattispecie di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. nonchè gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti dalla legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 3. Gli importi indicati nel regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali. Art. 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali. 2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare. 3. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, è considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnicoprofessionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari. 4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacità tecnico- professionale o la idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio di seguito denominata: «Geniodife ». 5. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare. 6. Alle attività del Genio militare sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, Geniodife, che rappresenta in materia l'autorità ministeriale, fatta salva la competenza della Direzione generale delle telecomunicazioni, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove dette opere assumano carattere preminente nell'appalto. Per l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del Genio, territoriali e periferici, previsti dagli ordinamenti delle Forze armate. 7. Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o l'Ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune funzioni attribuite a tali organismi possono essere demandate a Comandi intermedi. Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli enti periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, provvisti di autonomia amministrativa e al cui comando o direzione è preposto un ufficiale dirigente del Genio. 8. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori. 9. Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale. 10. Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie a) aeroporti ed eliporti b) basi navali c) caserme d) stabilimenti ed arsenali e) reti, depositi carburanti e lubrificanti f) depositi munizioni e di sistemi d'arma g) comandi di unità operative e di supporto logistico h) basi missilistiche i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme n) poligoni e strutture di addestramento o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da rea lizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497 q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. 11. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non comprese nelle categorie di cui al comma 10, si provvede, nei casi di urgenza, mediante provvedimento del Ministro della difesa.
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