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D.P.R. 18/04/1994 n. 383(G.U. 18-6-1994, n. 141) Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11-2-1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti. Art. 2. Accertamento di conformità delle opere di interesse statale 1. Per le opere pubbliche di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente. Art. 3. Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa 1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 24-12-1993, n. 537 (Il comma 14, dell'art. 2, della legge 537/1993 stabilisce che per le opere e lavori pubblici di interesse nazionale eseguiti da concessionari di lavori e servizi pubblici, qualora l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma del D.P.R. 616/1977 non venga perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta, può essere acquisita nell'ambito di una conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 241/1990). Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonchè le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazione, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. 2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali. 3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. 4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616. 5. Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 14, quarto comma; 16, terzo comma; 17, secondo comma, della legge 7-8-1990, n. 241. Art. 4. Abrogazione di norme 1. Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 24-12-1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616. Art. 5. Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.
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