Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393

Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Preambolo Il Presidente della Repubblica

-Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958 n. 956, che ha approvato le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

-Vista la legge 26 aprile 1959 n. 207, che apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958 n. 956, e alle norme sulla circolazione stradale;

-Udito il parere del Consiglio di Stato;

-Sentito il consiglio dei ministri;

- Sulla proposta dei Ministri per i Lavori Pubblici e per i Trasporti, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per il Bilancio, per le Finanze, per il Tesoro, per la Difesa, per la Pubblica Istruzione, per l'Agricoltura e Foreste e per l'iIdustria e Commercio;

Decreta:

Articolo unico. È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, vistato dai ministri per i lavori pubblici e per i trasporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a roma, addì 15 giugno 1959 Gronchi Segni - Togni – Angelici - Pella - Gonella - Tambroni - Taviani - Andreotti - Medici - Rumor - Colombo Visto, il guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 41 - Villa DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Annesso a Testo unico Titolo Disposizioni generali

Art. 1 - Sfera di applicazione delle norme La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse. Salvo diversa disposizione, le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli i, ii e viii in quanto applicabili.

Art. 2 - Denominazioni topografiche stradali Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli; Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali; Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli; Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni; Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni; Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie; Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus; Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni; Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia; Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi se gni, per l'attraversamento dei pedoni; Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità; Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità; Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali; Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.

Art. 3 - Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. L'ente proprietario della strada può con ordinanza:

a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi anti sdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la si- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. curezza del traffico lo richieda, può con ordinanza prescrivere ai conducenti lo obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il ministero dei lavori pubblici. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali o dal competente capo del compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al ministro per la difesa. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente

articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Art. 4 - Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia ne cessario per motivi di pubblico interesse;

c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;

d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di ar restarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d) sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. I comuni possono:

a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il par cheggio dei veicoli;

b) assumere con deliberazione del consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;

c) concedere con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni. Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli automobile clubs e per gli autocarri all'ente autotrasporti merci (e.a.m.). Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia. Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente

articolo, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Art. 5 - Veicoli esclusi dalle autostrade Con decreto del ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella gazzetta ufficiale, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento è adottato di concerto con il ministro per i trasporti.

Art. 6 - Tregge e slitte Alla circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La circolazione delle slitte è ammessa soltanto quando le strade sono coper- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. te di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 7 - Occupazione di suolo stradale L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito. Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

 

Pagina 1/15 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional