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D.P.R. 14/11/2002 n. 318

(GU n. 175 del 30-7-2003)

Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della Legge 11 maggio 1999, n.

140. Il Presidente della Repubblica

-Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

-Vista la Legge 11 maggio 1999, n. 140, che agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed elettronico;

- Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata Legge n. 140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

a), siano disciplinati da apposito regolamento;

- Considerata la necessità di dare organica attuazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 11 maggio 1999, n. 140;

- Visto il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e l'articolo 1 della Legge 24 novembre 1977, n. 801;

-Visto l'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

-Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal De- creto-Legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317;

- Visti gli articoli 7 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

-Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;

-Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

-Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

emana il seguente regolamento:

Art. 1. Settori di intervento

1. Il Ministero delle attività produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.

2. Le tecnologie sensibili per le quali è ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.

3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive. Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti.

- Il testo degli articoli 1 e 2 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 25 maggio 1999), recante: «Norme in materia di attività produttive», è il seguente:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'art. 2 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti commissioni parlamentari, in merito

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici

c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese

d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'art. 5 del Decreto- Legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.». «Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale).

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi

a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali

d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della presente Legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'art. 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera

f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.».

-Il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 30 ottobre 1941), reca: «Norme relative al segreto militare».

- Il testo dell'art. 1 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre 1977), recante: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato», è il seguente: «Art.1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».

 

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