Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 11/07/2003 n. 284

Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

-Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

-Vista la legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

-Vista la legge 5 febbraio 1999 n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;

- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

-Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

- Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;

-Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

-Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende

a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, e successive modificazioni

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28/12/1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

-Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri », è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). -

1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi for- za di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge previsto dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazioni per funzioni omogenee e se condo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

-Il testo dell'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», è il seguente: «Art. 41 - Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi

a) prevedere la competenza di un'Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè degli altri soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.».

-Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999 n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998», è il seguente: «Art. 1 - Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.». «Art. 2 - Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta e quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative

 

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