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D.P.R. 09/05/2001 n. 244Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; -Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; -Visto l'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481; - Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; -Sentita l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia e del gas; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001; -Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; emana il seguente regolamento: Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481 b) Autorità, l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge c) Collegio, il presidente e i membri dell'Autorità d) Uffici, le unità organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge e successive modificazioni e integrazioni e) Provvedimenti individuali, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati f) Bollettino, il bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge g) Utenti, i destinatari di un servizio di produzione, importazione, esporta zione, trasmissione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni h) Consumatori, gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione i) Esercenti, i soggetti che producono, importano, esportano, trasmettono, trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi j) Associazioni di utenti o consumatori, ogni forma di organizzazione di utenti o consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 2, comma 24, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481, è riportato in note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promuovere le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. -Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 24, lettera a), legge 14 novembre 1995, n. 481: "24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;". Note all'art. 1: -La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità". -Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 481/1995: "1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicaziom. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema". -Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995: "28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonchè, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presesente articolo". -Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995: "26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri". -Si riporta il testo dell'art. 2, comma 23, della legge n. 481/1995: "23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi". Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'Autorità, qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale. Nota all'art. 2: -La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Art. 3 - Impulso al procedimento 1. L'Autorità esercita d'ufficio le competenze previste dalla legge. 2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di utenti o consumatori, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorità, dopo che l'esercente interessato ha risposto allo stesso atto preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo è effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata con avviso di rice- vimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. Il termine di trenta giorni per la presentazione del reclamo, dell'istanza o della segnalazione all'Autorità decorre dalla data della ricevuta o dell'avviso di ricevimento. L'atto può essere presentato contestualmente all'esercente e all'Autorità nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili. 3. Gli atti di cui al comma 2 sono redatti in conformità ai modelli approvati dall'Autorità e contengono almeno i seguenti elementi a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante b) indicazione della sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all'ar ticolo 1, lettera j), quando l'istante è un'associazione c) indicazione dell'esercente e del contratto cui l'atto si riferisce d) descrizione dell'irregolarità lamentata con gli eventuali elementi di pro va e) ragione che eventualmente giustifica la presentazione all'Autorità contestualmente alla presentazione all'esercente. 4. All'atto di cui al comma 2 è allegata copia della ricevuta o dell'avviso di ricevimento o della risposta dell'esercente. Sono allegate, altresì, l'eventuale documentazione atta a comprovare l'irregolarità e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa. 5. L'Autorità, qualora lo ritenga utile, può invitare gli autori dell'atto di cui al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente la propria posizione. Delle dichiarazioni è redatto verbale. 6. Quando l'atto di cui al comma 2 è irregolare o incompleto, gli uffici ne danno comunicazione all'istante entro quindici giorni, specificandone le ragioni ed assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento. 7. Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorità, ovvero se non è rispettato il termine per la regolarizzazione o il completamento o se l'istanza è stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di quest'ultima è data comunicazione ai soggetti direttamente interessati. Art. 4 - Avvio del procedimento 1. Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza. 2. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui può essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento. 3. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui all'articolo 3, contenenti elementi utili all'istruttoria, ed hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento. 4. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità anche telematiche, definite dall'Autorità con proprio regolamento. |
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