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D.P.R. 08/08/2002 n. 207(GU n. 222 del 21-9-2002- Suppl. Ordinario n.188) Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Presidente della Repubblica -Visto l'articolo 87 della Costituzione - Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa -Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo Decreto legislativo - Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell'articolo 10 -Vista la Legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38 - Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformità ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della Legge 23 marzo 2001, n. 93 -Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -Visto l'articolo 12 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002 -Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002 - Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002 -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002 - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. È approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a La Maddalena, addì 8 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 120 -Il testo dell'art. 8, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente: "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di Legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla Legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la Legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". -Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Si riportano il testo degli articoli 8, 9, 35 e 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 8 (L'ordinamento). 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente Decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla Legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del Decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente Decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente Decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente Decreto con riferimento al capo del dipartimento b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonchè della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente Decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l) g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con Decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con Decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del Decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni m) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.". "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1 b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2 b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione |
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