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D.P.R. 03/10/2002

(GU n. 298 del 20-12-2002)

Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco.

Il Presidente della Repubblica

-Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 2, comma 7, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che "la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni";

- Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

- Vista la Legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale dell'Asinara, sentita la regione e previa consultazione della provincia e dei comuni interessati, nonchè l'art. 4, comma 7, che prevede l'affidamento all'Ente parco della gestione del territorio dell'omonima isola;

- Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, recante perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara;

-Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Asinara;

-Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente in data 1 febbraio 1999, prot. n. SCN/99/03, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, di modifica dell'allegato A che costituisce parte integrante del citato Decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997;

-Visto l'art. 77, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- Visto l'art. 77, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, l'adozione delle relative misure dì salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

-Vista l'istruttoria per l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette;

- Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001, prot. n. SCN/3D/2001/10984, con la quale si trasmette lo schema di Decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia alla regione Sardegna, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale parco in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

- Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001 prot. n. SCN/3D/2001/10985, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata lo schema del suddetto Decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Acquisita l'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la delibera di giunta regionale n. 37/25, del 6 novembre 2001, trasmessa con lettera prot. n. 8920 del 19 dicembre 2001;

- Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 agosto 2002, con il quale è stata istituita l'area protetta marina "Isola dell'Asinara";

- Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 2001, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

-Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale dell'Asinara.

2. È istituito l'Ente parco nazionale dell'Asinara che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale dell'Asinara si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70; l'Ente trova collocazione nella tabella, parte IV, ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale dell'Asinara è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al presente Decreto e del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Sardegna e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Detto territorio, appartenente al comune di Porto Torres (Sassari), si compone dell'intera isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'isola Piana.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto e fino all'entrata in vigore del Piano del parco di cui all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo osservate le procedure cui all'art. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Asinara

a) il presidente

b) il consiglio direttivo

c) la giunta esecutiva

d) il collegio dei revisori dei conti

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Asinara individua, all'interno del territorio del parco, la sede legale, nonchè la sede dei propri uffici amministrativi nell'abitato del comune di Porto Torres per motivi di funzionalità operativa, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonchè di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonchè da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato

b) i contributi della regione e degli enti pubblici

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni

e) eventuali redditi patrimoniali

f) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi dei diritti di in gresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regola mentari

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Asinara di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632, mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco.

1. Per quanto non specificato nel presente Decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 3 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente della tutela del territorio Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 238 Allegato A Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Asinara

Art. 1. Zonizzazione

1. La superficie del Parco nazionale dell'Asinara, così come delimitata nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente Decreto, che sostituisce integralmente la perimetrazione provvisoria riportata nella planimetria di cui all'allegato A del Decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, e successive modifiche, comprende la parte emersa dell'intera Isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'Isola Piana.

2. Il Parco nazionale dell'Asinara, così come delimitato nella suddetta cartografia, è suddiviso nelle seguenti zone: zona 1 - di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico; zona 2 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale; zona 3 - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale e storico- culturale.

Art. 2. Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio del Parco nazionale dell'Asinara, di cui all'art. 1, comma 1, sono assicurate

a) la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici

b) la tutela del paesaggio

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scien tifica e di attività turistiche compatibili con le finalità di tutela

d) la difesa e il ripristino degli equilibri ecologici ed idrogeologici

e) la conservazione, il restauro e la valorizzazione, nel rispetto delle finali tà dell'area protetta, dei manufatti edilizi e delle testimonianze storiche.

Art. 3. Divieti generali nel territorio del Parco nazionale

1. Nel territorio del Parco nazionale dell'Asinara l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono pertanto vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione ed in particolare

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, fatte salve quelle attività eseguite per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, nonchè gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecolo-

b) la raccolta, il danneggiamento ed il taglio della flora e delle formazioni vegetali spontanee, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino di associazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio naturale e quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona

 

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