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D.P.C.M. 27/09/2001

(G. U. n. 242 del 17-10-2001) Istituzione del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

-Visto il proprio Decreto del 9 agosto 2001, recante delega di funzioni in materia di innovazioni e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

- Considerata la necessitą di assicurare un adeguato supporto all'esercizio delle funzioni delegate mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 č struttura di supporto al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della societą dell'informazione, nonchč delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicitą delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'inte- roperabilitą dei sistemi informativi, riguardano le attivitą di pił amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivitą e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonchč il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attivitą del Comitato dei Ministri per la societą dell'informazione, nonchč l'attuazione delle relative decisioni; le attivitą di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.

3. Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non pił di quattro uffici e in non pił di dodici servizi.

4. Il Ministro si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attivitą del Centro tecnico e dell'Autoritą per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.

Roma, 27 settembre 2001 p. il Presidente: Letta

 

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