|
|
D.P.C.M. 19/07/2002
(GU n. 177 del 30-7-2002)
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
-Visto l'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225
-Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 11 settembre 1998 concernente, tra l'altro, la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998
-Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002 con i quali č stata disposta la proroga del citato stato di emergenza sino al 30 giugno 2002
- Vista la nota n. DPC/OPE/20185 dell'8 giugno 2002 dell'ufficio interventi strutturali e opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si č preso atto del quinto piano stralcio degli interventi urgenti predisposto dal commissario delegato per gli interventi di protezione civile in Basilicata e ne ha autorizzato l'attuazione entro il 30 novembre 2003
-Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal commissario delegato compresi nei piani stralcio degli interventi e finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attivitā produttive ed il ripristino delle infrastrutture
-Vista la nota del 15 maggio 2002 del presidente della giunta regionale della Basilicata
-Acquisita l'intesa della regione Basilicata in data 9 luglio 2002
-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, č prorogato, fino al 30 novembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998. Il presente Decreto verrā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002 Il Presidente: Berlusconi
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|