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D.P.C.M. 19/01/2006Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano; Zerbino e La Spina; Sterpeto; La Para e Rio Grande; Molinaccio; Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria; Pasquasia e Cuba; Gigliara Monte e Muro Lucano. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; -Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; - Viste le note del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CG/62832 del 15 dicembre 2005 e prot. n. DPC/CG/2093 del 13 gennaio 2006 che non sono state oggetto di riscontro negativo da parte delle regioni interessate; - Considerato che permane per le grandi dighe dianzi richiamate la impellente necessitā di provvedere alla relativa messa in sicurezza; - Ritenuto, quindi, che nel caso di specie sono ricorrenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 19 gennaio 2006; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione diquanto espresso in premessa, č prorogato fino al 31 dicembre 2006, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune di Molare (Alessandria), La Spina, comune di Pralormo (Torino); Sterpeto, comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande, comune di Amelia (Terni); Molinaccio, comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione, comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano, comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune di Civitella (Enna); Gigliara Monte, comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro) e Muro Lucano, comune di Muro Lucano (Potenza). Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2006 Il Presidente: Berlusconi
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