|
|
D.P.C.M. 15/10/1987 n. 1.31/3250
Revisione dei prezzi nei pubblici appalti. Determinazione dei "prezzi correnti" alla data dell'offerta
Com'è noto, in tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche si sono manifestate, fra le Amministrazioni, contrarie interpretazioni in ordine alla questione della individuazione delle tabelle cui far riferimento per determinare, ai sensi della circolare n. 663 del 1948 del Ministero dei lavori pubblici, il "prezzo corrente" al momento dell'offerta (parametro iniziale della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1 D.L.C.P.S. 6-12-1947, n. 1501. Per dirimere il contrasto, che ha significativi riflessi particolarmente sui contratti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 33, legge 28-2-1986, n. 41, questa Presidenza del Consiglio ha ritenuto opportuno richiedere l'avviso del Consiglio di Stato, che si è pronunciato in sede di Commissione speciale con parere n. 1/87. Il Consiglio, riepilogati i termini della questione, ha ritenuto che prezzi correnti alla data dell'offerta siano quelli contenuti nelle tabelle relative a quella data ancorchè esse siano state pubblicate successivamente e quindi con decorrenza retroattiva. Tuttavia, l'avviso sembra attenuare il rigore della interpretazione, introducendo una diversificazione fra le varie voci considerate nelle tabelle, ai fini della loro efficacia temporale, laddove osserva, nel paragrafo 12, che "la Commissione concorda a questo riguardo con l'interpretazione offerta all'Adunanza plenaria che ha - com'è noto - riconosciuto non incidenti sui prezzi correnti al momento dell'offerta mutamenti intervenuti successivamente alla offerta stessa (rectius: successivamente al periodo di valutazione) anche se riportati retroattivamente al periodo nel quale l'offerta è stata avanzata". Questa Presidenza prende atto della interpretazione seguita nel parere del Consiglio di Stato e pertanto lo trasmette alle Amministrazioni in indirizzo affinchè assumano le iniziative idonee ad assicurare la corretta applicazione dei criteri indicati nel parere stesso. A tal fine, le Amministrazioni, anche al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgere di controversie, dovranno tener conto della difformità dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato rispetto a quelli in precedenza indicati dallo stesso organo consultivo e considerati nelle conseguenti istruzioni impartite, particolarmente in relazione alle situazioni pregresse, distinguendo eventualmente tra i successivi stadi di procedimento revisionale.
Del seguito della questione dovrà essere tenuta informata questa Presidenza.
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|