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D.P.C.M. 13/09/2002

(GU n. 225 del 25-9-2002)

Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Vista la Legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5

-Visto il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali

-Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori

- Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale č stata espressa l'intesa all'adozione del presente Decreto

- Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

-Sulla proposta del Ministro delle attivitą produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente Decreto.

2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.

3. Tutti i riferimenti alla Legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente Decreto ed alle normative regionali di settore. Il presente Decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2002 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle attivitą produttive Marzano Conferenza Stato-regioni Seduta del 14 febbraio 2002 Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della Legge 29 marzo 2001, n. 135. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Vista la Legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio Decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

- Visto lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivitą produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta Legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attivitą produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

- Visto il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dą facoltą a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalitą, economicitą ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivitą di interesse comune;

- Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo č materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

-Acquisito l'assenso del Governo;

-Sancisce accordo. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalitą di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Art. 1. I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietą del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonchč degli operatori e dei lavoratori del settore. Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalitą di seguito indicate

a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attivitą dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalitą di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale

b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivitą di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attivitą svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attivitą turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

1) attivitą ricettive ed attivitą di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attivitą complementari, fra le quali alberghi e residenze turisticoalberghiere/ residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietą, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attivitą ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

3) Attivitą correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attivitą, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

4) Attivitą di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivitą di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresģ imprese turistiche quelle che esercitano attivitą locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attivitą di distribuzione di titoli di viaggio.

5) Attivitą organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attivitą operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilitą delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonchč nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialitą artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attivitą sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilitą dei passeggeri, di indirizzo sportivo- ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonchč gli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresģ imprese turistiche di montagna anche le attivitą svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestio ne delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialitą turistica della montagna intesa nel suo complesso.

6) Altre attivitą individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attivitą turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialitą socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca- turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo enogastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc. Per quanto riguarda specificatamente le attivitą di accoglienza non convenzionale e le attivitą ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attivitą turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attivitą non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificitą del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attivitą ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilitą e/o con limitate capacitą motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilitą ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

c) Criteri e modalitą dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessitą di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attivitą di impresa di cui al punto b).

d) Standard minimi di qualitą delle camere d'albergo e delle unitą abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualitą delle camere d'albergo

e) Standard minimi di qualitą dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualitą dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonchč individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.

 

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