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D.P.C.M. 13/01/2004DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 GENNAIO 2004 (GU n. 18 del 23-1-2004) Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Liguria, Puglia, Friuli- Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; - Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000, e in data 30 novembre 2000, con i quali č stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli- Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano; - Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, del 14 gennaio 2002 e del 6 dicembre 2002, di proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2003; - Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensitā ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; -Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto; - Ravvisata, quindi, la necessitā di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita; - Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza; - Viste le note rispettivamente del 17 settembre 2003 della regione Veneto, del 27 novembre 2003 della regione Toscana, del 16 dicembre 2003 della D.P.C.M. 13-01-2004 Proroga dello stato di emergenza per alcune Regioni. regione Emilia-Romagna, del 18 dicembre 2003 della regione Piemonte, del 22 dicembre della regione Liguria, del 7 gennaio 2004 della regione Puglia, del 24 dicembre 2003 della regione Friuli-Venezia Giulia e in data 8 gennaio 2004 delle province autonome di Trento e Bolzano; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, č prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. Il presente Decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi
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