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D.P.C.M. 08/09/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2005

Istituzione del Comitato nazionale per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'on. Claudio Scajola è stato nominato Ministro delle attività produttive;

-Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

- Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del predetto decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2005, istitutivo del Comitato nazionale per il turismo, avente compiti di orientamento e coordinamento delle politiche nel settore turistico;

-Ritenuta la necessità istituzionale di integrare tale Comitato con i presidenti dell'UPI e dell'ANCI e con ulteriore rappresentante delle Regioni, al fine di garantire l'equilibrio e la leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo;

-Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle diverse iniziative di promozione telematica, sia a livello nazionale che europeo;

-Su proposta del Ministro delle attività produttive, on. Claudio Scajola;

Decreta:

Art. 1 - Istituzione del Comitato

1. E' istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma, presso il Ministero delle attività produttive, che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.

2. Il Comitato stabilisce, all'atto del suo insediamento, le necessarie modalità di funzionamento operativo.

Art. 2 - Composizione

1. Il Comitato è costituito come segue: Organo di presidenza: Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, o suo delegato nelle persone del vice-Ministro delle attività produttive o del Sottosegretario con delega al turismo; Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, con funzioni di vice presidente Vicario, o suo delegato; Componenti: Ministro per gli affari regionali; Ministro per l'innovazione e le tecnologie; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro per i beni e le attività culturali; coordinatore degli assessori regionali al turismo o suo delegato; cinque rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo- Confindustria, Assoturismo-Confesercenti; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e artigianato, designato da Unioncamere; il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato; il presidente dell'Unione province italiane (UPI) o suo delegato.

2. Il Presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri rispettivamente competenti in materia, o loro Sottosegretari delegati.

3. In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono partecipare i Sottosegretari delegati.

Art. 3 - Compiti

1. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per il settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della sua promozione all'estero.

2. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'art. 12, comma 2, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Il Comitato medesimo promuove, altresì, il coordinamento: dei provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta, l'industria e l'economia turistica complessivamente intesa, anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei Ministri, tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; degli interventi di infrastrutturazione con valenza sul sistema turistico; delle iniziative di promozione turistica all'estero, poste in essere dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle proprie competenze, ivi compre- so il Progetto scegli Italia, il Progetto interregionale di portale telematico e il portale europeo per le destinazioni turistiche.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2005.

2. Il medesimo provvedimento è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2005 p. il Presidente: Letta

 

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