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D.P.C.M. 04/03/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attivitā di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in localitā Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivitā di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivitā di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;

- Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata č stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensitā ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

- Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

- Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integritā fisica e dell'ambiente;

- Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, č prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa. Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi

 

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