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D.P.C.M. 04/03/2005
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005
Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attivitā di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in localitā Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
-Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
-Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivitā di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;
-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivitā di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;
- Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata č stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensitā ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
- Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
- Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integritā fisica e dell'ambiente;
- Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, č prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa. Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi
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