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D.M. LL.PP.. 30/03/1995 n. 1584

(G.U. 9-5-1995, N. 106) Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

1. E' approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti.

2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1° gennaio 1996. Fino a tale data restano valide le certificazioni sui livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti rilasciate nel rispetto delle norme attualmente in vigore. Allegato Livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti Capitolo I Generalità.

1.1. Oggetto. Le presenti norme si applicano alle pellicole retroriflettenti per segnaletica stradale ed ai mezzi di segnalamento realizzati con il loro impiego. Le pellicole retroriflettenti devono essere sottili, a superficie perfettamente liscia e devono recare sul retro un adesivo protetto da un cartoncino o da un foglio di polietilene o altro materiale, di minimo spessore, che sia completamente e facilmente asportabile senza dover impiegare per il distacco acqua, solventi, speciali tecniche od attrezzature.

1.2. Scopo. Le presenti norme descrivono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche cui devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale.

1.3. Accertamento dei livelli di qualità. Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente attraverso prove da eseguire presso uno dei seguenti laboratori:

-Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris - Torino; - Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

- Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Milano;

- Centro sperimentale ANAS - Cesano (Roma);

-Centro superiore ricerche, prove e dispositivi della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti - Roma;

- Centro prova autoveicoli - Via Marco Ulpio Traiano, 40 Milano;

- Laboratorio prove e materiali della Società autostrade - Fiano Romano;

- Istituto di ingegneria dell'Università di Genova;

-Laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri della Comunità europea. Altri laboratori in possesso delle idonee attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico e che abbiano acquisito apposita autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana. I produttori delle pellicole retroriflettenti e degli inchiostri idonei alla stampa serigrafica delle stesse, o le persone giuridiche o loro legali rappresentanti, per poter accedere all'accertamento dei livelli di qualità presso il laboratorio prescelto, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione autentica che i campioni consegnati per le prove derivano da materiale di loro ordinaria produzione. Il laboratorio dovrà accertarsi della esistenza e regolarità di tale dichiarazione e allegarne copia al certificato di conformità delle pellicole retroriflettenti di cui costituiscono parte integrante. I produttori delle pellicole retroriflettenti devono tenere a disposizione di qualsiasi ente interessato i certificati di conformità delle stesse rilasciati da uno dei laboratori sopra indicati. Inoltre gli stessi produttori devono rilasciare agli acquirenti una dichiarazione che i prodotti commercializzati corrispondono, per caratteristiche e qualità ai campioni sottoposti a prove. La certificazione, la cui data di rilascio non deve essere anteriore di oltre cinque anni, deve essere presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove devono essere chiaramente e dettagliatamente specificate e deve essere dichiarato che le singole prove sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni. Il certificato di conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti colorate in origine, alle stesse pellicole serigrafate in tutte le combinazioni dei colori standard previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà esse- Capitolo 2 Definizioni.

2.1. Pellicola di classe 1. A normale risposta luminosa con durata di sette anni. La pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa (R') rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella II del paragrafo 3.2.1 e deve mantenere almeno il 50% dei valori suddetti per il periodo minimo di sette anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni. Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1.

2.2. Pellicola di classe 2. Ad alta risposta luminosa con durata di dieci anni. La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella III del paragrafo 3.2.1 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di dieci anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni. Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 2.

2.3. Pellicole stampate. Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole retroriflettenti devono presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole. Le ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica alle prescrizioni della ditta produttrice della pellicola retroriflettente. I colori stampati sulle pellicole di classe 1 e di classe 2 devono mantenere le stesse caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai paragrafi 2.1 e 2.2.

2.4. Pellicole di tipo A. Pellicole retroriflettenti termoadesive. Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano a caldo e sottovuoto sui supporti per la segnaletica stradale.

2.5. Pellicole di tipo B. Pellicole retroriflettenti autoadesive. Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano mediante pressione manuale ovvero con attrezzature idonee sui supporti per la segnaletica stradale.

2.6. Limite colorimetrico. Linea (retta) nel diagramma di cromaticità C.I.E. che separa l'area di cromaticità consentita da quella non consentita (C.I.E. 45.15.200)

2.7. Fattore di luminanza. Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto per riflessione illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200)

2.8. Coefficiente areico di intensità luminosa. Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale retroriflettente nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento ( Simbolo: R'; I R' = (E) * A Unità di misura: cd · lux^-1 · m^-2

2.9. Angolo di divergenza. Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si osserva la pellicola retroriflettente.

2.10. Angolo di illuminazione. Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla pellicola retroriflettente. Capitolo 3 Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e metodologie di misura

3.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza.

3.1.1. Prescrizioni. Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stradale devono rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tabella I, ad eccezione del colore nero il cui valore costituisce un massimo. Tabella I Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza per le pellicole di classe 1 e classe 2 TABELLA

3.1.2. Metodologia di prova. La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto specificato nella pubblicazione C.I.E. n. 15 (E. 1.3.1.) 1971. Il materiale si intende illuminato in luce diurna così come rappresentata dall'illuminante normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145) ad un angolo di 45° rispetto alla normale alla superficie, mentre l'osservazione va effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380 ÷ 780 nm, da effettuare mediante uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta. La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su due provini della pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10.

3.2. Coefficiente areico di intensità luminosa.

3.2.1. Prescrizioni. Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i vari angoli di divergenza e di illuminazione, ai valori prescritti nella seguente tabella II per le pellicole retroriflettenti di classe 1, e nella tabella III per le pellicole retroriflettenti di classe 2. Tabella II Pellicole di classe 1 normale risposta luminosa TABELLA Nota 1: Considerando che il colore grigio dei segnali stradali è normalmente ottenuto mediante stampa di quantità differenziate d'inchiostro nero per area unitaria (retinatura, il coefficiente areico di intensità luminosa (R') del colore grigio non deve essere inferiore al 50% dei valori minimi indicati per il colore bianco nelle tabelle II e III di cui sopra. Nota 2: Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente areico di intensità luminosa (R'), non deve essere inferiore al 70% dei valori minimi indicati per i colori di riferimento riportati rispettivamente nelle tabelle II e III di cui sopra.

3.2.2. Metodologia di prova. La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le raccomandazioni contenute nella pubblicazione C.I.E. n. 54 con illuminante normalizzato A (2856K). Per la misura del coefficiente areico di intensità luminosa devono essere considerate:

- la misura dell'area della superficie utile del campione dPS52;

- la misura dell'illuminamento E - = in corrispondenza del campione;

-la misura dell'illuminamento Er sul rilevatore per ottenere l'intensità luminosa emessa dal campione mediante la relazione: I = Er . d2 La misura del coefficiente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.8., 4.9 e 4.10. Capitolo 4 Caratteristiche tecnologiche e metodologie di prova

4.1. Condizioni di prova. Le prove devono essere iniziate dopo un condizionamento minimo di 24 ore alla temperatura di 23 +BP2/BP2- 2 °C e 50 +BP2/BP2- 5% di umidità relativa. Le prove di resistenza devono essere effettuate su provini sigillati con un prodotto idoneo.

4.2. Spessore, incluso l'adesivo.

4.2.1. Prescrizioni. Classe 1 non superiore a mm 0,25. Classe 2 non superiore a mm 0,30.

4.2.2. Metodologia di prova. Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa mm 150x150, dal quale sia stato rimosso il foglio protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di alluminio, il cui spessore è stato misurato precedentemente con un micrometro. Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni in zone differenti dello spessore complessivo della lamiera e della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro. La media delle differenze tra lo spessore complessivo e quello della sola lamiera rappresenta lo spessore medio della pellicola.

 

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