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D.M. LL.PP.. 28/05/1865Decreto Ministeriale 28/05/1865 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Art. 1 È approvato l'annesso capitolato generale contenente condizioni generali per tutti gli appalti di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici che si stipulano, tanto a mezzo di asta pubblica quanto a mezzo di licitazione o trattativa privata. Art. 2 Le condizioni particolari a ciascun contratto risulteranno da un capitolato speciale annesso al progetto dell'opera e che, insieme al capitolato genera- le, sarà unito al contratto. Art. 3 Restano abrogati tanto il capitolato generale, approvato con decreto ministeriale del 31 agosto 1870, quanto tutte le successive disposizioni che siano contrarie al presente capitolato generale. Art. 4 I progetti che dagli uffici tecnici dipendenti dovranno presentarsi dal 1° luglio p.v. in avanti saranno coordinati al capitolato generale annesso al presente decreto. CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DELLE OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Capo I Aggiudicazione dei lavori SEZIONE I Ammissione alle aste Art. 1 - Modo di appalto L'appalto a pubblici incanti delle opere dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici si fa nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e secondo le indicazioni degli avvisi d'asta. Art. 2 - Condizioni di ammissibilità all'asta -Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovrà presentare a) l'attestato penale e il certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità b) un certificato di idoneità, rilasciato dal Prefetto (o Sottoprefetto) del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori. Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto (o Sottoprefetto) un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza o immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi. L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore. Qualora il funzionario, che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità di cui nel 2° comma del presente articolo il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate. L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto (o Sottoprefetto) ed esibito insieme al certificato medesimo. Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere o architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle con- dizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che starà per fare. Nei casi di appalti concernenti lavori o provviste speciali potranno, invece dei documenti di cui alla lettera b) richiedersene altri che l'Amministrazione ritenga più adatti a comprovare la idoneità tecnica degli aspiranti per la particolare opera o fornitura di cui si tratta. Art. 3 - Presentazione ed esame dei documenti per l'ammissione alle aste Trattandosi di lavori per i quali, a termini delle vigenti disposizioni, gli incanti debbono tenersi simultaneamente presso il Ministero e presso le autorità locali i concorrenti dovranno, prima dell'asta, presentare i documenti indicati nel precedente articolo al Ministero il quale li esaminerà e, ove li riconosca regolari e non creda di valersi delle facoltà di cui nel successivo articolo, li restituirà ai concorrenti dopo di aver munito il certificato del Prefetto (o Sottoprefetto) di una dichiarazione di ammissibilità. Nei casi invece in cui l'incanto debba tenersi unicamente presso le autorità locali, gli atti di cui sopra saranno presentati all'autorità incaricata di presiedere l'asta, la quale dopo averli esaminati con l'intervento dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, e riconosciuti regolari, inviterà i concorrenti a presentare le loro offerte. Il giudizio sul merito dei documenti presentati tanto al Ministero che alle autorità locali verrà pronunciato, a seconda dei casi, da quello o da queste e sarà inappellabile. Il termine utile per la presentazione dei documenti verrà indicato nell'avviso d'asta, ma non potrà in ogni caso essere fatta più tardi di otto giorni avanti la data fissata per l'asta negli incanti a termine ordinario, e di cinque in quelli a termine abbreviato. I documenti presentati dal concorrente, riuscito aggiudicatario definitivo dell'appalto, dovranno essere allegati in copia al verbale di deliberamento e farne parte integrante. Art. 4 - Esclusione dall'asta Non ostando la presentazione dei documenti indicati nel precedente art. 2, l'Amministrazione si riserva la piena e insindacabile libertà di escludere dal- l'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento Art. 5 - Cauzione provvisoria Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito stabilito nel capitolato speciale e indicato negli avvisi d'asta, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge. La somma da depositarsi sarà fissata secondo le circostanze, tra il decimo e il trentesimo dell'importo del lavoro da appaltarsi. Il deposito si farà in moneta metallica, in biglietti di Stato o in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come denaro, o in rendita del debito pubblico al corso del giorno del deposito. Saranno altresì ammessi nel deposito provvisorio per il valore effettivo a corso di borsa. Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gli incanti. Art. 6 - Offerte all'asta Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori tanto a corpo quanto a misura. Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza l'indicazione esplicita e precisa del ribasso, il quale dovrà oltre che in cifre, essere anche in tutte le lettere, sotto pena di nullità. SEZIONE II Stipulazione e approvazione del contratto Art. 7 -Stipulazione del contratto e cauzione definitiva La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato nell'avviso d'asta o nell'atto di deliberamento, ma in nessun caso oltre i due mesi dal deliberamento stesso. Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabilita nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta. La cauzione non potrà essere minore del 10 né maggiore del 20 per cento del valore delle opere date in appalto. Però non è tolto che, in circostanze eccezionali, l'Amministrazione possa stabilirla in una quota maggiore. Per i contratti di manutenzione la cauzione sarà determinata in una somma eguale alla metà dell'annuo canone d'appalto depurato dal ribasso d'asta. Ove nel capitolato speciale non sia stabilito diversamente, la cauzione dovrà essere data in numerario, in biglietti di Stato o in biglietti di banca accettati come denaro nelle casse dello Stato, o in rendita del debito pubblico al portatore o nei titoli di cui al precedente art. 5 al valore di borsa nel giorno del deposito. La cauzione definitiva potrà essere prestata anche in rendita nominativa in- testata all'accollatario, purché sia libera da qualsiasi vincolo, e venga alla stipulazione del contratto sottoposta ad ipoteca a garanzia dell'esecuzione dei lavori appaltati. Art. 8 - Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato di più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore risultante alla finale liquidazione salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu data con deposito di titolo, l'Amministrazione potrà, senza altra formalità, venderla col mezzo di un agente di cambio. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Art. 9 - Supplente dell'appaltatore L'appaltatore dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento, o altro assoluto impedimento dell'appaltatore medesimo salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi, in siffatti casi, dal contratto senza alcun indennizzo. La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorché una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'appaltatore primitivo. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale, quanto il supplente all'atto del contratto d'appalto. L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in veruna maniera venire sospeso o incagliato il progresso dei lavori. In caso di morte, fallimento o di assoluto impedimento dell'appaltatore tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dall'ap paltatore, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori. Il supplente dovrà intervenire nella stipulazione del contratto, provare la sua idoneità nei modi indicati all'art. 2 ed eleggere un domicilio a norma del successivo art. 10. |
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