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D.M. LL.PP.. 24/01/2001 n. 3/2001
LAVORI PUBBLICI 24 GENNAIO 2001 N. 3/2001
Applicabilità dei principi di cui allìart.30, comma 2 bis, L. 109/94 in materia di polizze assicurative stipulate per garantire lìesatto adempimento da parte dellìesecutore dei lavori in assenza dello schema-tipo da approvarsi con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e di quello dellìIndustria”
Il Comune di F., nellìevidenziare il comportamento tenuto da una compagnia di assicurazione che non ha corrisposto lìimporto convenuto a seguito di polizza fidejussoria stipulata ai sensi dellìart.30, comma 2, della L.109/94, in virtù dellìesistenza di un contenzioso pendente innanzi al giudice civile tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla rescissione del contratto deliberata dalla medesima stazione appaltante, ha richiesto un intervento di questìAutorità. La compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie posizioni ritenendo pienamente applicabile lìart.1945 cod.civ., per il quale, nei rapporti tra creditore e fidejussore, questìultimo “può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dallìincapacità”. Lìart.30, comma 2 bis, della L.109/94, introdotto dalla L.415/98, ha disposto invece che la fidejussione assicurativa afferente allìesecuzione di opere pubbliche “dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante”. Tale ultima disposizione pone dei problemi di diritto transitorio circa la sua immediata applicazione concreta. Si pone cioè la questione se, in attesa dellìapprovazione degli schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello dellìIndustria, di cui allìart.107 del DPR.554/99 e allìart.9, comma 59, della L.415/98, ai quali si devono conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal citato art.30 L.109/94, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati nellìambito del settore dei lavori pubblici rimangono vincolati o meno allìassetto contrattuale così come definito dalle parti. Si osserva, a tal fine, che lìart.3, comma 6, lett. t) della L.109/94 aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle modalità di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto art.30, delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti, nonché delle modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art.30. Detto re-
golamento, come noto, è entrato in vigore in data 28/7/2000 e, in virtù delle indicazioni ivi contenute sulla questione, si può ritenere che abbia dettato una disciplina completa sulla materia. Nei casi di specie, ad avviso di questìAutorità, occorre pertanto distinguere tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dellìart.30 della L.109/94 prima del 28/7/2000 (data di entrata in vigore del DPR 554/99) e quelle negoziate successivamente. Prima dellìentrata in vigore del regolamento attuativo non possono che valere le clausole contrattuali delle polizze accettate dallìamministrazione appaltante, in quanto il regolamento ha dettato delle disposizioni (vds. art.100 per la cauzione provvisoria e art.101 per quella definitiva) che, completandone e precisandone il contenuto, valgono a conferire ai principi enunciati dallìart. 30, comma 2 bis, della L.109/94 piena efficacia. Dopo lìentrata in vigore del regolamento la disciplina deve considerarsi completa e dunque non è possibile rinviare oltre lìapplicazione di una norma di Legge integrata, come previsto dalla Legge stessa, da disposizioni regolamentari. La previsione di schemi di polizza, contenuta nella Legge 415/98, ha portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta. Ad essa pertanto non può essere riconosciuta unìefficacia condizionante lìapplicazione della norma corrispondente allìinteresse sostanziale dellìamministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche. È da ritenere, altresì, che le disposizioni di cui allìart.30, comma 2 bis, come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore sostanziale di clausola legale di un contratto e che pertanto nei loro confronti debba trovare applicazione lìart.1339 c.c., per il quale le clausole imposte dalla Legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti. Da ciò consegue la possibilità per lìamministrazione appaltante di agire comunque senza la preventiva escussione del debitore principale. Premesso quanto sopra, va precisato che, in attesa dellìemanazione degli schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui al comma 2 bis dellìart.30 della L.109/94.
Il Segretario Il Presidente
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