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D.M. LL.PP.. 24/01/1986

Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986

Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.

(G.U. 12/05/1986 n. 108)

Art. 1. Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui ai precedenti decreti 19/06/1984 e 29/01/1985.

Art. 2 -omissis- NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE A. Disposizioni generali. A.1. Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche Le presenti norme tecniche disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 02/02/1974 n. 64, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 della legge stessa. Il grado di sismicità delle diverse zone da assumere per la determinazione delle azioni sismiche, e di quant'altro specificato nelle presenti norme tecniche, risulta dall'apposito decreto interministeriale. Per tutte le costruzioni di cui all'art. 3 della legge 02/02/1974 n. 64, valgono i criteri generali di progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici e per le opere di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente nelle sezioni C e D. A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni dovranno essere individuati e valutati in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 21/01/1981 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione). In particolare per le costruzioni su pendii devono essere eseguite le opportune indagini convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità dei pendii medesimi. Dovranno inoltre essere eseguite indagini specifiche per tener conto in modo adeguato alle esigenze costruttive nell'eventualità che possano verificarsi nel sottosuolo dell'opera od in zone ad esse adiacenti fenomeni di liquefazione I risultati di tali accertamenti dovranno essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 02/02/1974 n. 64. B. Criteri generali di progettazione. B.1. Disposizioni preliminari Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere valutate convenzionalmente mediante una analisi statica ovvero mediante una analisi dinamica, seguendo i criteri generali contenuti nella presente sezione B. Si potranno, in alternativa, eseguire analisi più approfondite fondate su una opportuna e motivata scelta di un «terremoto di progetto» e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e su risultati sperimentali chiaramente comprovati. B.2. Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma Si assumerà che il moto del terreno possa avvenire non contemporaneamente, in due qualsiasi direzioni orizzontali ortogonali prefissate dal progettista. B.3. Masse strutturali Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso dal sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi permanenti nonché di un'aliquota dei sovraccarichi accidentali. Per i casi non contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi accidentali devono consi-derarsi presenti, in occasione del sisma, per una aliquota del valore massimo ad essi assegnato nel calcolo statico di esercizio da valutare attraverso considerazioni statistiche. Per i serbatoi, i contenitori, e le costruzioni o elementi di costruzione ad essi assimilatili il peso del contenuto deve essere considerato totalmente presente. B.4. Coefficiente di risposta e di protezione sismica B.4.1. Coefficiente di risposta. Si assume come coefficiente di risposta R della struttura una funzione del periodo fondamentale T0, della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata:

- per T0 > 0,8 secondi R = 0,862/ T0 2/3 - per T0 < 0,8 secondi R = 1,0 Se il periodo T0 non viene determinato si assumerà R = 1,0. B.4.2. Coefficiente di protezione sismica. Per le opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume: I = 1,4. Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, si assume: I = 1,2. Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume: I = 1,0. Il coefficiente di protezione sismica sarà applicato sia alle azioni orizzontali che a quelle verticali. B.5. Analisi statica Gli effetti sismici possono essere valutati mediante analisi statica delle strutture soggette a

a) un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze viene valutata con l'espressione: Fh= C . R . I . W essendo: C = S-2/100 il coefficiente di intensità sismica; S = il grado di sismicità (S > 2); R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata; I = il coefficiente di protezione sismica; W= il peso complessivo delle masse strutturali. qualora la costruzione non rientri nei casi contemplati nelle sezioni C e D, la forza complessiva Fh deve considerarsi distribuita sulla struttura proporzionalmente alle singole masse presenti

b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sarà: Fh = m . C . I . W nella quale è, in genere, m = 2, salvo quanto precisato nelle norme tecniche proprie di opere particolari. Indicando con ah e hh rispettivamente le sollecitazionì (momento flettente, forza assiale, forza di taglio e momento torcente) e gli spostamento prodotti dal sisma di forze orizzontali e con av e hv, le sollecitazioni e gli spostamento prodotti dal sisma di forze verticali la singola componente di sollecitazione a e la singola componente di spostamento . risultano: D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. a = . = (1) L'analisi statica degli effetti sismici si può adottare per le costruzioni la cui struttura portante abbia uno schema statico semplice nei riguardi del suo comportamento sotto l'azione sismica, e che non presenti elementi spingenti o di luce notevole. B.6. Analisi dinamica Gli effetti sismici possono essere valutati mediante un'analisi dinamica della struttura considerata in campo elastico lineare. Questa può essere eseguita con il metodo dell'analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in termini di accelerazione, l'espressione: a/g = C . I . R dove: · a è l'accelerazione spettrale; · g è l'accelerazione di gravità; · I è il coefficiente di protezione sismica; · R è la funzione del periodo di vibrazione definito così come al punto B.4. per le accelerazioni orizzontali, mentre è R=1 per le accelerazioni verticali. L'analisi modale deve tenere conto almeno dei primi tre modi di vibrazione. Se la struttura presenta gruppi di modi indipendenti, il numero di modi considerati deve essere adeguatamente aumentato di conseguenza. Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale), indicando con ai e .i rispettivamente le sollecitazioni e gli spostamento relativi al modo i-esimo, le sollecitazioni é gli spostamento complessivi si calcolano con le espressioni: a = .= (2) La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le (1) . B.7. Verifiche Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute nelle norme vigenti per le zone non sismiche, devono soddisfare le verifiche sismiche, che consistono nel controllo delle tensioni secondo il metodo delle tensioni ammissibili e, se necessario, dell'entità degli spostamento. Tali verifiche si devono eseguire secondo quanto indicato nei successivi punti B.8, B.9, B. 10. B.8. Tensioni Siano a le sollecitazioni dovute al sisma ed ap quelle dovute alle altre azioni agenti contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni dovute alle sollecitazioni devono rimanere entro i limiti prescritti dalle norme vigenti per i materiali impiegati, facendo riferimento, quando siano previste in dette norme, a condizioni di carico eccezionale. B.9. Spostamenti Le deformazioni di una struttura soggetta alle azioni del sisma più gravoso cui, essa deve resistere, sono in realtà notevolmente superiori a quelle elastiche corrispondenti alle sollecitazioni che derivano dal calcolo convenzionale statico o dinamico sopra prescritto, cosicché la struttura esce, in generale, dal campo elastico lineare. Quando non si eseguano analisi più accurate, basate su un'opportuna e motivata scelta di un « terremoto di progetto » e sul comportamento non lineare della struttura, la previsione degli spostamento può essere fatta convenzionalmente nel modo seguente. Siano . gli spostamenti elastici dovuti al sisma, valutati h come indicato al punto B.5 oppure al punto B.6; siano .p, gli spostamento elastici dovuti alle altre azioni, escluso il vento. Gli spostamento reali .r, si definiscono: = dove f = 6 se gli . sono calcolati come in B.5 mentre f = 4 se gli . sono calcolati con analisi dinamica. Gli spostamento così valutati non devono compromettere il mantenimento delle connessioni né dar luogo a martellamenti fra strutture indipendenti adiacenti. Qualora una connessione sia affidata all'attrito, essa dovrà essere oggetto di particolari controlli da studiare caso per caso, onde verificare che eventuali scorrimenti non producano effetti dannosi. B.10. Fondazioni Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto in profondità in modo da non ricadere in zone ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua. La fondazione studiata, in relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, deve soddisfare le seguenti prescri-zioni

a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi; tali collegamenti devono essere proporzionati in modo che siano in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali presenti alle due estremità del collegamento stesso. E’ consentito omettere tali collegamenti purché la struttura sovrastante venga verificata per uno spostamento relativo dei punti tra ì quali viene omesso il collegamento. Una valutazione di minimo per tale spostamento relativo, valida per terreni che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è data dalla relazione: dove: - L è la distanza tra i punti in esame; -dl è lo spostamento, con minimo di 2 centimetri

b) nelle fondazioni su pali questi devono avere una armatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura sovrastante. D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione vanno eseguiti con i metodi e i procedimenti della geotecnica, tenendo conto della sollecitazione che la struttura trasmette alle fondazioni. C. Edifici. C.1. Sistemi costruttivi Gli edifici possono essere costruiti con

a) struttura in muratura

b) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali

c) struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte con pannelli aventi funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera. I pannelli possono essere costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato, o da muratura armata

d) struttura in legname. C.2. Altezza massima dei nuovi edifici Per ogni fronte esterno l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima diffe-renza di livello fra quello del piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, i limiti riportati dalla tabella 1. Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta. Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori. Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato, la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota di imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di 4 metri i limiti stabiliti nella precedente tabella 1. Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate di metri 1,50 purché la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa. Per le costruzioni in legname è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato la cui altezza non potrà superare i 4 metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti alla sola parte in legname. C.3. Limitazione delle altezze in funzione della larchezza stradale Quando un edificio, con più di due piani in elevazione e/o di altezza massima superiore a m 7,00 misurata con i criteri di cui al precedente punto C.2., con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata, non deve essere inferiore a dieci metri nelle zone con grado di sismicità S = 12 e S = 9; l'altezza massima dell'edificio misurata come indicato nel precedente punto C.2., per ciascun fronte dell'edificio stesso, non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada. Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all'art.18 della legge 02/02/1974 n. 64 tale distanza dovrà rispettare solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. Agli effetti del presente punto deve intendersi

 

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