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D.M. LL.PP.. 21/06/2000Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 148 del 27 giugno 2000) (si veda anche il decreto ministeriale 4 agosto 2000, per l'interpretazione autentica) Il Ministro dei Lavori Pubblici Visto l'articolo 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima: - le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; - gli Enti pubblici, compresi quelli economici; - gli Enti e le Amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi; - gli organismi di diritto pubblico, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso"; considerato che il comma 11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori; visto il titolo III capo I del Regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi, (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del citato Regolamento; considerato altresì che, ai sensi dell' art. 14 comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali"; sentiti i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e del CINSEDO appositamente convocati; tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell’art. 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, Decreta Art. 1. Redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative. Art. 2. Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna Amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/90 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n.109/94 e successive modificazioni, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali. 2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo articolo 10 del presente decreto, sono adottati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del Programma unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del Programma stesso, denominato elenco annuale (art. 13, comma 3, d.P.R. n. 554/99). Gli altri soggetti di cui al pre- cedente art. 1, deliberano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, Legge n. 109/94 e art.13, comma 1, d.P.R. n. 554/99 ). 4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art.14, comma 1, d.P.R. n. 554/99). Le Amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 aprile di ciascun anno i programmi approvati al C.I.P.E. (art. 14, comma 2, d.P.R. n. 554/99). Art. 3. Attività preliminari alla redazione del programma 1. Per la predisposizione del Programma i soggetti di cui all’art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, d.P.R. n. 554/99). Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali. 2. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, Legge n. 109/94), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art.19, comma 5-ter, Legge n.109/94), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art.14, comma 4, della Legge n. 109/94. 3. Per l’inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 20 miliardi di lire i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi (art.11, comma 2, d.P.R. n. 554/99) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economicofinanziarie, dell’intervento stesso, corredati dall’analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, Legge n. 109/94), salvo gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 4. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell’intervento di cui si prevede la realizzazione. 4. Per gli interventi di importo superiore a lire 20 miliardi i soggetti di cui al precedente articolo 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge 17 marzo (maggio -n.d.r.) 1999 n. 144. I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell’art. 16 comma 3 della Legge n. 109/94. Art. 4. Interventi di manutenzione 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla Tab. 2. In relazione all’entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell’elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 Euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (art. 14, comma 6, Legge n. 109/94). 2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell’ambito dell’aggiornamento per il 2002 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell’anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento. Art. 5. Modalità di redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori. 1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base: - dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale; - degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. 2. Nella redazione del programma triennale è indicato l’ordine di priorità, in conformità dell’art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: - per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie); - per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell’art.14, commi 2 e 3, della Legge n.109/94, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Art. 6. Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede n. 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati: - la localizzazione degli interventi; - l'ordine di priorità come definito dall'art.14, comma 3, della legge n.109/94; - la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33; - stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio; - stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere, del collaudo; 2. Nell’elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell’anno cui l’elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: -il responsabile del procedimento, l’ammontare delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori, il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo dell’opera; 3. Gli oneri indicati nell’art. 16, comma 7 della legge n. 109/94 rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante. |
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