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D.M. LL.PP.. 15/02/2001 n. 7/2001

LAVORI PUBBLICI 15 FEBBRAIO 2001 N. 7

Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (Società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione per qualificare le imprese nella categoria OG11 (articoli 17 e 18 del D.P.R. 34/2000)

- Premesso che:

1) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e nelle determinazioni dell’Autorità n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;

2) l’Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del D.P.R. 34/2000 e per le quali è stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione Consultiva

- Considerato La introduzione della categoria OG11 (allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34), con connotati differenti rispetto alla categoria G11 di cui al D.M. 15 maggio 1998, n. 304 e alla categoria 5/A e 5/C di cui al D.M. 25 febbraio 1982, n. 770 ha posto problemi di diritto transitorio consistenti nella necessità di individuare, in sede di prima applicazione, quali certificati e quindi requisiti, in possesso delle imprese e conformi alla precedente normativa, fossero sufficienti per consentire il rilascio della qualificazione in detta categoria. A questo problema è stata data una soluzione con la determinazione dell’Autorità n. 48/2000 sulla base del criterio di fondo, che la richiesta normativa della idoneità a realizzare un “insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente” non poteva ritenersi dimostrabile se non attraverso un procedimento che vedeva prima la qualificazione in almeno tre categorie specializzate e, poi, il possesso degli altri requisiti ed, in particolare, per quello di cui all’art.18, comma 1, lettera b), cioè, la idoneità tecnica e organizzativa, dimostrabile con la presentazione di certificati di esecuzione di lavori, anche se attuati in subappalto, purché coordinati e congiunti, sempre di almeno tre impianti. In seguito a segnalazioni pervenute in ordine alla rappresentazione della difficoltà concreta di operatività diffusa di detti criteri e ai fini di consentire la più ampia partecipazione agli appalti, si è ritenuto di valorizzare, per la qualificazione di cui trattasi, altre situazioni quali rappresentate. In considerazione di quanto sopra e alla luce delle indicazioni contenute nel parere del 19 e 24 gennaio 2001 della Commissione consultiva ex articolo 8, comma 3 della Legge 11 febbraio 1994, n.109 si formulano le seguenti indicazioni aggiuntive che consentono soluzioni alternative alla definizione dei problemi emersi.

- Ritenuto Si premette che la presente determinazione si limita alla sola contingente problematica dell’attestazione di qualificazione nella cat. OG11 attraverso i certificati di esecuzione lavori eseguiti in vigenza di disposizioni anteriori al DPR 34/2000, senza interferire con il distinto profilo – necessariamente già “ a regime ” – dell’indicazione della cat. OG11 nei bandi di gara, per i quali le Stazioni appaltanti non possono che fare applicazione della declaratoria riportata nell’allegato A del DPR 34/2000, con le ulteriori precisazioni già fornite da questa Autorità con le Tipologie unitarie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici (Nota illustrativa, pag.10, 1° capoverso, Supplemento ordinario alla G.U. n. 206 del 4 settembre 2000) e con la determinazione 12 ottobre 2000, n. 48 (punto 12 dei considerato). Va altresì precisato che la nuova disciplina riguardante la categoria OG11, pur essendo innovativa rispetto a quella previgente, può essere considerata una evoluzione di questa. Ciò consente di ritenere che nella declaratoria della nuova categoria generale OG11 sono indicati impianti riconducibili a due diversi sottosistemi impiantistici – rispettivamente di impiantistica “termofluidica” e di impiantistica “elettrica” in senso lato – che riproducono la duplicità già presente nella precedente categoria G11. Si ritiene, pertanto, che per la qualificazione nella categoria OG11 possano essere utilizzati anche i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000, qualora detti certificati si riferiscano ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti tra loro congiuntamente e relativi ciascuno ad un distinto sottosistema impiantistico. Ne segue che, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione 48/2000, possano valere, altresì, direttamente, i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000 alle seguenti condizioni:

• ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonchè congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all’epoca, e relativi il primo al sottosistema degli “impianti termofluidici” ed il secondo al sottosistema degli “impianti elettrici” in senso lato;

• nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire. Il Segretario Il Presidente Maria Esposito Prof. Francesco Garri

 

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