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D.M. LL.PP.. 06/12/1993 n. 596

Decreto Ministeriale 06/12/1993 n. 596

Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

- Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961 n. 1181, il quale prevede che la tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri sono stabilite mediante decreto del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

- Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949 n. 144 e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951 n. 32, 7 ottobre 1957 n. 974 e 18 ottobre 1961 n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1° ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982, 7 settembre 1988 n. 407;

-Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

-Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore lavori pubblici nell'adunanza del 26/06/1991 e dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, legge n. 887/1984 in data 22/04/1992;

-Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

- Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 - Compensi a vacazione

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988 n. 407, è sostituito dal seguente: "1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949 n. 144 e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: lire 13.800 per il geometra; lire 9.000 per gli aiutanti di concetto.

2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di lire 18.000 per il geometra e di lire 12.000 per gli aiutanti di concetto".

Art. 2 - Compensi a percentuale

1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 7 settembre 1988 n. 407, è sostituito dal seguente: "1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica: Tr = Ti x Ir Ii dove: Tr= tariffa ricercata espressa in percentuale; Ti= tariffa di riferimento espressa in percentuale; Ir= importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata; Ii= importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento; t= tangente della retta degli onorari percentuali.

2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.

3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare.

Art. 3 - Adeguamenti tabellari

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 7 settembre 1988 n. 407, è sostituito dal seguente: "1. La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella M. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente

2. I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta.

3. Le tabelle A1, B1, C1, D1, E1, F2, G2, H3, I, L, M1 e R1 allegate al decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407 sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A2, B2, C2, D2, E2, F3, G3, H4, I2, L2, M2 e N allegate al presente decreto."

Art. 4 - Contributo per spese Il contributo dovuto al Collegio dal richiedente in virtù dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, è stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all'articolo 1 del presente decreto ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese.

Art. 5 - Triangolazioni e poligonazioni

1. Le triangolazioni secondarie a lotti rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione, quando costituiscono operazione a se stante, e in ragione di lire 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo 40 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949 n. 144, oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.

2. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 7.545 per ogni stazione oltre ai suddetti compensi.

Art. 6 - Rilievi di strade e canali

1. Le voci della colonna prima della tabella A possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

2. Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50, un compenso proporzionale da lire

3.770 a lire 7.545; per profili longitudinali, un compenso variabile da lire

3.770 a lire 7.545 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, in collina o in montagna.

Art. 7 - Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante

1. Quando non formino capitolo di bilancio sulle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato.

2. Quando la prestazione si limita alla sola misura, l'onorario è ridotto del trenta per cento. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

3. Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

Art. 8 - Classifica delle costruzioni

1. Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere: CATEGORIA I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti:

a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;

b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricoveri e di industrie;

c) case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;

d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;

e) impianti di servizi primari. CATEGORIA II

f) strade e canali;

g) strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio;

h) arginature e lavori di terra;

i) manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti;

l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane. CATEGORIA III

m) bonifiche idrauliche e irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo;

n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità;

o) progetti di bonifica agraria.

Art. 9 - Prestazioni per compravendite e affitti

1. L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili, di cui all'articolo 65 della legge 2 marzo 1949, n. 144, si determina sulle percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo le tabelle allegate. TABELLA A2 - RILIEVI DI TERRENI Rilievi nella scala da 1 a 2000 per ogni ettaro NATURA DEL TERRENO Eidotipo, ril.,pl., calcolo e disegno della planimetria Rilievo e disegno altimetri per punti Id per curve orizzontali equidistanti 2 metri Id per curve orizzontali equidistanti 5 metri Id per curve orizzontali equidistanti 10 metri Calcolo delle Superfici

A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua. strade e siepi pianura L. 50200 15070 30130 26230 20070 8020 collina L. 60260 23260 44180 36130 28110 10030 montagna L. 80340 27390 50210 44180 36130 12030

B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade e fabbricati pianura L. 70290 23620 40160 34120 30130 10030 collina L. 80340 31620 54210 48210 38150 12030 montagna L. 100420 40460 68280 56230 46180 14050

C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneto e frutteti o difficilmente accessibili. pianura L. 90380 33220 52200 44180 33630 10030 collina L. 100420 41140 66280 56230 46180 12030 montagna L. 120510 50220 80340 64260 52200 14050 TABELLA B2 - MISURA DEI FONDI RUSTICI Rilievi nella scala da 1 a 2000 per ogni ettaro ESTENSIONE In Pianura In Collina In Montagna Fino a 10 ettari per ettaro L. 57061 75874 93365 Fino a 50 ettari per ettaro L. 41084 60256 78160 Fino a 100 ettari per ettaro L. 29676 48830 67312 Per a 150 ettari ed oltre per ettaro L. 25105 32817 62968 TABELLA C2 - RILIEVI DEI CENTRI ABITATI OPERAZIONI In Pianura In Collina In Montagna Scala Scala Scala 1:500 1:1000 1:2000 1:500 1:1000 1:2000 1:500 1:1000 1:2000 Rilievi e tipi per ogni ettaro L. 273899 260211 232809 334730 321011 390864 403789 390864 364816 Calcolo delle superfici per ogni ettaro L. 68476 65052 58202 83682 80333 97716 100970 97716 91204 D.M. 06/12/1993 n.596 – Regolamento tariffa per le prestazioni professionali dei geometri. TABELLA D2 - RILIEVI DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI OPERAZIONI Scala fino a 1:50 1:100 1:200 1:500

A) Pianta delle aree fabbricabili al metro quadro

- Fino a mq 1000 £. 175 170 160 150

- Da mq 1000 a mq 5000 £. 165 160 145 130

- Da mq 5000 a mq 10000 £. 135 115 100 80

- Oltre mq 10000 £. 120 105 90 75

B) Piante oppure sezioni di edifici o con disposizione regolare al metro quadro

- Superficie fino a 299 mq £. 1240 1080 990 580

- Superficie da 300 a 599 mq £. 910 740 580 395

- Superficie da 600 a 1000 mq £. 830 660 510 330

- Superficie oltre 1000 mq £. 740 580 410 250

C) Piante oppure sezioni di edifici o con disposizione irregolare tanto in piano che in elevazione al metro quadro

- Superficie fino a 299 mq £. 1820 1650 1570 1490

- Superficie da 300 a 599 mq £. 1570 1400 1320 1240

- Superficie da 600 a 1000 mq £. 1410 1240 1160 410

- Superficie oltre 1000 mq £. 1240 1080 990 330

D) Prospetti semplici al metro quadro

- Superficie fino a 299 mq £. 2150 1820 1400

- Superficie da 300 a 599 mq £. 1820 1490 1075

- Superficie da 600 a 1000 mq £. 1650 1325 990

- Superficie oltre 1000 mq £. 1490 1160 830

E) Prospetti complessi al metro quadro

- Superficie fino a 299 mq £. 3140 2560 1980

- Superficie da 300 a 599 mq £. 2810 2315 1820

- Superficie da 600 a 1000 mq £. 2480 2070 1655

- Superficie oltre 1000 mq £. 2150 1820 1490 D.M. 06/12/1993 n.596 – Regolamento tariffa per le prestazioni professionali dei geometri. TABELLA E2 - CONSEGNA - RICONSEGNA - INVENTARI E BILANCI ESTENSIONI Pianura e cultura Collina e cultura Montagna Vigneti,frutteti, vivai, boschi di alto fustointensiva estensiva intensiva estensiva Consegne e inventari Bilanci Consegne e inventari Bilanci Consegne e inventari Bilanci Consegne e inventari Bilanci Consegne e inventari Bilanci Consegna e inventari Inv. e Riass. delle Piante Da Ha 5 a 10 L. 9063 5286 4531 2643 10384 5822 5286 2832 11517 6419 12839 9063 Per Ha 25 L. 7552 4342 3776 2172 8865 4904 4438 2359 9817 5286 10950 7552 Per Ha 50 L. 6231 3588 3116 1794 7174 4153 3682 2171 8307 4342 9251 6231 Per Ha 100 L: 5098 3019 2548 1510 5851 3588 3020 1698 6985 3588 7741 5098 Per Ha 150 e oltre L. 4152 2643 2077 1322 4721 3209 2455 1510 5852 3019 6419 3723 TABELLA F3 - STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI Valore Stimato Stima analitica Stima Sommaria Giudizio di stima t=-0.28 t=-0.28 t=-0.28 L 10.000.000 2,2641 1,0133 0,4036 L 15.000.000 2,0211 0,9045 0,3602 L 20.000.000 1,8647 0,8345 0,3324 L 30.000.000 1,6645 0,7450 0,2967 L 40.000.000 1,5357 0,6873 0,2737 L 50.000.000 1,4427 0,6457 0,2572 L 70.000.000 1,3130 0,5876 0,2340 L 100.000.000 1,1882 0,5318 0,2118 L 150.000.000 1,0607 0,4747 0,1891 L 200.000.000 0,9786 0,4380 0,1744 L 300.000.000 0,8736 0,3910 0,1557 L 400.000.000 0,8060 0,3607 0,1437 L 500.000.000 0,7571 0,3389 0,1350 L 700.000.000 0,6891 0,3084 0,1228 L 1.000.000.000 0,6236 0,2791 0,1111 Per i valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare. D.M. 06/12/1993 n.596 – Regolamento tariffa per le prestazioni professionali dei geometri. TABELLA G3 -STIMA DEI FABBRICATI Valore Stimato Stima analitica Stima Sommaria Giudizio di stima t=-0.28 t=-0.28 t=-0.28 L 10.000.000 2,8294 1,7132 0,6749 L 15.000.000 2,5257 1,5293 0,6024 L 20.000.000 2,3302 1,4109 0,5558 L 30.000.000 2,0802 1,2595 0,4962 L 40.000.000 1,9192 1,1620 0,4578 L 50.000.000 1,8029 1,0917 0,4300 L 70.000.000 1,6408 0,9935 0,3914 L 100.000.000 1,4849 0,8991 0,3542 L 150.000.000 1,3255 0,8026 0,3162 L 200.000.000 1,2229 0,7405 0,2917 L 300.000.000 1,0917 0,6610 0,2604 L 400.000.000 1,0072 0,6098 0,2402 L 500.000.000 0,9462 0,5729 0,2257 L 700.000.000 0,8611 0,5214 0,2054 L 1.000.000.000 0,7793 0,4718 0,1859 Per i valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare. TABELLA H4 Importo del'opera Categoria I Categoria II Categoria III Costruzioni rurali, civili e industriali Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra Bonifiche A t=-0,20 B t=-0,20 C t=-0,20 D t=-0,20 E t=-0,20 F t=-0,25 G t=-0,25 H t=-0,25 I t=-0,25 L t=-0,23 M t=-0,32 N t=-0,32 O t=-0,28 £ 10.000.000 in perc. £ 15.000.000 in perc. £ 20.000.000 in perc. £ 30.000.000 in perc. £ 40.000.000 in perc. £ 50.000.000 in perc. £ 70.000.000 in perc. £ 100.000.000 in perc. £ 200.000.000 in perc. £ 300.000.000 in perc. £ 400.000.000 in perc £ 500.000.000 in perc £ 700.000.000 in perc £ 1.000.000.000 in perc Per i valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare. D.M. 06/12/1993 n.596 – Regolamento tariffa per le prestazioni professionali dei geometri. TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI - Tabella I2 Prestazioni Parziali Categoria I Categoria II Categoria III Costruzioni rurali, civili e industriali Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra Bonifiche A B C D E F G H I L M N O Aggiornamento di progetto

 

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