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D.M. LL.PP.. 03/06/1998

Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale Prot. n. 3256

Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale.

-Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992 n. 223, con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza;

- Visto l’articolo 8 dello stesso decreto che prevede l’aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Circolazione e Traffico, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in rapporto all’esperienza maturata e allo stato dell’arte;

-Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza;

- Vista la proposta di modifica trasmessa dall’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale al Consiglio Superiore dei lavori pubblici per il previsto parere;

-Sentito il parere emesso sull’argomento dalla 5a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella seduta del 26 novembre 1997 con il voto n. 411. DECRETA

Art. 1

1. Le “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” e le “Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione” allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992 n. 223, già modificate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, sono aggiornate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto n. 223, e sostituite dalle istruzioni e dalle prescrizioni tecniche allegate al presente decreto ed aventi lo stesso oggetto.

Art. 2

1. In via transitoria, ai fini dell’omologazione, sono considerate ammissibili le domande presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da certificazioni di prove sul manufatto eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 1A del decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996. E’ facoltà dell’Ispettorato richiedere integrazioni ed ulteriori verifiche ivi compresa la ripetizione delle prove eseguite con veicoli leggeri nel caso in cui per le stesse sia stato utilizzato un veicolo furgone.

Art. 3

1. Al fine di accelerare l’efficacia operativa del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992 n. 223 e dei suoi successivi aggiornamenti, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l’avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe. Dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3.

2. Per quanto concerne la progettazione delle barriere stradali di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992 n. 223, si applicano alle opere la cui progettazione definitiva avrà inizio decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Per quanto concerne l’installazione delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui all’art. 3 dello stesso decreto ministeriale, si applicano alle opere la cui procedura di affidamento avrà inizio:

• limitatamente alle destinazioni e classi oggetto delle circolari pubblicate, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna circolare con la quale viene resa nota l’avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

• per le destinazioni e classi per le quali non siano state pubblicate le suddette circolari, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

1. In via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18/02/1992 n. 223, acquistino efficacia operativa, gli enti appaltanti possono richiedere determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ministeriale ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea certificazione delle stesse.

Art. 5

1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992 n. 223. Roma, 3 Giugno 1998 Il Ministro Costa Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale.

Art. 1 - Oggetto delle istruzioni Classificazione delle barriere di sicurezza stradale Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed i dispositivi si dividono nei seguenti tipi

a) barriere centrali da spartitraffico

b) barriere laterali, in rilevato o scavo

c) barriere per opere d’arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.

d) barriere o dispositivi per punti singolari quali attenuatori d’urto, letti di ar resto o simili, dispositivi per zone di approccio ad opere d’arte, per ostacoli fissi, per zone terminali e/o di interscambio e simili.

Art. 2 Finalità delle barriere e dei dispositivi Le barriere stradali di sicurezza e gli altri dispositivi di ritenuta stradali sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi esterni, eventualmente presenti, garantendo entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere devono quindi essere idonee, ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d’urto sui passeggeri.

Art. 3 - Individuazione delle zone da proteggere La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno:

• i bordi di tutte le opere d’arte all’aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall’altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l’opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;

• lo spartitraffico ove presente;

• il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell’altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (edifici da proteggere o simili);

• gli ostacoli fissi che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d’acqua, ecc. e gli oggetti che in caso di urto potrebbero comportare pericolo per i non utenti della strada, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc.. Occorre proteggere i suddetti ostacoli ed oggetti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell’asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell’ostacolo. Dei valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a livello di piano di campagna, V = 70 km/h, TGM = 1000; 10 m per strada in rettifilo ed in rilevato con pendenza pari ad 1/4, V= 110 km/h, TGM 6000.

Art. 4 - Livelli di contenimento e severità degli impatti Viene definito convenzionalmente, ai fini della classificazione delle barriere e degli altri dispositivi, “Livello di contenimento LC” l’energia cinetica posseduta dal mezzo all’atto dell’impatto, calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere, espressa da: LC = ½ M (v sen f)2 dove siano: LC = livello di contenimento (kJ) M = massa del veicolo (ton) v = velocità d’impatto (m/s) f = angolo d’impatto Viene poi definito convenzionalmente, ai fini della classificazione della severità degli impatti, l’indice ASI (Indice di Severità dell’Accelerazione) che misura la severità dell’urto sugli occupanti delle autovetture considerati seduti con cinture di sicurezza allacciate. . 2 . ax ..ay ASI() t =. . . + ..12g .9g . .. . in cui g è uguale a 9,81 m/s2 ed ax , 1 2 22 . az . . .. .+.. 10g . . . ay e az , sono le componenti dell’accelerazione in un punto P significativamente vicino al baricentro del veicolo mediate su di un intervallo mobile d di 50 ms e g è uguale a 9,81 m/s2.

Art. 5 - Conformità delle barriere e dei dispositivi Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi, i loro materiali componenti dovranno avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata per l’omologazione; i supporti parimenti dovranno essere conformi a quanto previsto nella predetta documentazione e riportato sul certificato di omologazione. Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo costruito in opera, dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di cui sopra, risultanti da una dichiarazione di conformità di produzione che nel caso di barriera con componentistica di più origini, dovrà riguardare ogni singolo componente strutturale. Tale dichiarazione dovrà essere emessa dalla Ditta produttrice e sottoscritta dal suo Direttore Tecnico a garanzia della rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al “Certificato di omologazione”. L’attrezzatura posta in opera inoltre dovrà essere identificabile con il nome del produttore e la sigla di omologazione (tipo e numero progressivo). Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità di installazione nella quale il Direttore Tecnico dell’impresa installatrice garantirà la rispondenza dell’ “eseguito” alle prescrizioni tecniche descritte nel “Certificato di omologazione”. Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a seconda dei casi, alle altre attestazioni, previste dalla normativa vigente in termini di controllo di qualità ed altro.

Art. 6 - Classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali Tutte le barriere ed i dispositivi di ritenuta ed attenuazione di tutte le classi devono corrispondere ad un indice ASI minore o uguale ad 1 ottenuto con una autovettura, secondo le prescrizioni tecniche che seguono. È ammesso un indice ASI fino a 1,4 per le barriere ed i dispositivi destinati a punti parti- colarmente pericolosi nei quali il contenimento del veicolo in svio diviene un fattore essenziale ai fini della sicurezza. Le barriere di tipo a), b), e c) di cui all’art. 1 si classificano, in relazione al Livello di contenimento definito all’art. 4 con tolleranza in meno pari al - 5% e tolleranza in più correlata a quella ammissibile per i parametri di prova; si dovrà specificare anche la larghezza utile per la deformazione trasversale (di cui alle procedure di misurazione delle prove). Si avrà: Classe N1: Contenimento minimo LC = 44 kJ Classe N2: Contenimento medio LC = 82 kJ Classe H1: Contenimento normale LC = 127 kJ Classe H2: Contenimento elevato LC = 288 kJ Classe H3: Contenimento elevatissimo LC = 463 kJ Classe H4: Contenimento per tratti ad altissimo rischio LC = 572 kJ Nel caso in cui la prova d’impatto viene eseguita con veicolo autoarticolato il valore LC corrispondente alla classe H4 è pari a 724 kJ. Le barriere d) impiegate per punti singolari, quali zone di approccio ad opere d’arte e terminali di barriere o simili, non sono sempre classificabili in base a livello di contenimento specifico ed il loro impiego sarà curato dal progettista, come riportato nell’art. 7. I terminali sono definiti come gli elementi finali di una barriera di sicurezza corrente. La loro origine, per quanto possibile, non deve essere esposta al traffico, e la loro costruzione deve rappresentare una transizione con contenimento graduale dei veicoli, da zero, all’origine, fino alle prestazioni complete, nel punto in cui si uniscono alla barriera. Gli attenuatori d’urto hanno lo scopo di ridurre, quando necessario, la severità dell’urto di un’autovettura contro gli ostacoli, compreso anche l’inizio delle barriere. Per essi sono definite due classi di contenimento TC1 e TC2 sempre con le stesse tolleranze menzionate precedentemente.

 

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