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D.M. 31/08/2006

MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 31/08/2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

-Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

-Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 200;

- Rilevata la necessità di emanare disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;

- Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art.1 - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Art. 2 - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione idrogeno per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi

a) rendere minime le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto

d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4 - Ubicazione

1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m3 per m2.

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m3 per m2

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm(elevato)3 di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm(elevato)3/h nè l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

3. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm(elevato)3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm(elevato)3/h nè l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale. Qualora dovessero decadere i requisiti specificati nei precedenti commi decade il certificato di prevenzione incendi.

Art. 5 - Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regola tecnica, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6 - Disposizioni complementari e finali Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2006 Il Ministro: Amato Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIO - NE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE. Titolo Disposizioni generali

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce: idrogeno gassoso: idrogeno che è stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. La relativa produzione può avvenire con diverse modalità (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, ecc.); linea di alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio, e la pistola di erogazione dell'idrogeno al veicolo; linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore dell'idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas); elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi; steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi; impianto di produzione in sito: impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un apparecchio di distribuzione collocato nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione; stoccaggio di idrogeno compresso: modalità di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l'alimentazione dell'impianto, attuabile mediante pacchi bombole; carro bombolaio: insieme di bombole, in numero variabile in relazione alla consistenza del carro, montate su semirimorchio e tra loro collegate in parallelo, con unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole; pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole; locali: strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento; piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento; area di pertinenza dell'impianto di distribuzione: area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell'impianto; pistola di erogazione del gas: dispositivo montato all'estremità di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico; valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.

1.2. Elementi costitutivi. I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.

1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di produzione in sito. La condotta di alimentazione degli impianti può provenire da una rete di di stribuzione o essere direttamente collegata all'impianto di produzione in sito. Gli impianti di questo genere sono costituiti da

a) impianto per la produzione in sito di idrogeno

b) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo

c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta esterna)

d) locale compressori

e) locale contenente recipienti di accumulo

f) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli

g) box per i carri bombolai

h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica

i) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, ma gazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio. Gli impianti di questo genere sono costituiti da

a) locale contenente recipienti di accumulo

b) locale compressori

c) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli

d) uno o più box per i carri bombolai

e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, ma gazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere c), h), i) ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e), f)

1.3. Gradi di sicurezza. Agli elementi costituenti l'impianto, elencati al punto 1.2.1, lettere a), b), d)

e), g), nonchè al punto 1.2.2 lettere a), b), d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi

a) sicurezza di 1° grado: quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto

b) sicurezza di 2° grado: quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo II. Titolo II Modalita' costruttive

2.1. Generalità. Per la realizzazione dei manufatti di cui al punto 1.3 è consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti, oltre a quan- to prescritto dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, i seguenti requisiti

a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco

b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia

c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate

d) gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, devono essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi. E' altresì consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condi zione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco.

 

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