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D.M. 31/03/2006 n. 165MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 31 marzo 2006 n. 165 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, a norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002 n. 137»; -Visti, in particolare, l'articolo 20, comma 1, concernente l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente e l'articolo 24, concernente i poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato; -Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; -Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006; - Sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze; - Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4685 del 22 marzo 2006; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 marzo 2006 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 9 Allegato REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, ENEA. Titolo DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ENEA. Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA. Titolo II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Sezione Presidente e consiglio di amministrazione Art. 2 - Funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, avvalendosi anche degli Organi collegiali di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello stesso decreto legislativo. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tale ufficio, di livello dirigenziale non generale, risponde direttamente al Presidente, dal quale dipende funzionalmente, e svolge la propria attività secondo le direttive da questi impartite. 3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe. 4. Il Consiglio di amministrazione svolge le fuzioni di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, avvalendosi di una struttura di segreteria, di livello dirigenziale non generale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale e composta da personale dell'Ente. 5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ritenga la necessità e l'opportunità, può altresì conferire specifici incarichi ad uno o più consiglieri nell'ambito delle materie di propria competenza. Art. 3 - Riunioni del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente adotta l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, nel quale tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri. Il Presidente dispone, in base alle risultanze dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di istruttoria; trasmette al Direttore generale le delibere assunte perchè ne assicuri l'attuazione. Il Direttore generale, entro un mese dalla data della delibera, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio i motivi della mancata attuazione per i conseguenti provvedimenti. 2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 9. 3. Il Presidente può disporre, sentito il Direttore generale, in caso di assoluta necessità ed urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di darne immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, nonchè di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta. Il Consiglio di amministrazione delibera nella stessa seduta. 4. In caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi previste dall'articolo 17, la presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice Presidente. Art. 4 -Partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio di amministrazione 1. In casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione, esperti esterni ai quali sia stato conferito dall'Ente incarico specifico sulle materie da trattare, nel limite massimo complessivo di quindici unità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni. 2. I convocati di cui al comma 1 limitano la loro partecipazione al momento esclusivo dell'informativa e, in ogni caso, si allontanano dalla sala delle riunioni prima della votazione. 3. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono chiedere al Direttore generale che su specifiche questioni all'ordine del giorno siano acquisiti chiarimenti ed informative ulteriori da parte di responsabili delle unità della struttura organizzativa che il Direttore generale stesso individua e convoca. Art. 5 - Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e Collegio dei revisori 1. Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed i componenti del Collegio dei revisori possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione. Art. 6 - Assenze dei componenti del Consiglio 1. I componenti del Consiglio di amministrazione, che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore, e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative. 2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze e dei relativi giustificati motivi. 3. Nel caso in cui un consigliere si astenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo dal partecipare alle riunioni ordinarie, il Consiglio di amministrazione ne dà comunicazione al Ministro vigilante e designante ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza. Art. 7 - Svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione 1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. 2. In via eccezionale il Consiglio può stabilire, su richiesta anche di un solo componente o su proposta del Presidente, che la riunione sia pubblica. 3. Il processo verbale della riunione è redatto, letto ed approvato seduta stante. Il verbale è sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 24, e può essere secretato con esplicita votazione del Consiglio nei casi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 24. In tal caso, il verbale è affidato al Direttore generale che ne cura l'idonea custodia. Art. 8 - Luogo di convocazione 1. Il Consiglio di amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali adeguatamente ed esplicitamente motivati, presso la sede legale del- l'ENEA in Roma. Art. 9 - Modalità della convocazione 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, sono disciplinate le modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione. Art. 10 - Relazioni e documentazione relativa agli argomenti da trattare 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, sono disciplinate le modalità di approntamento, diramazione ed integrazione della documentazione relativa agli argomenti da trattare. Art. 11 - Validità delle riunioni 1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione. 2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non è presente la maggioranza assoluta dei predetti componenti, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara il mancato raggiungimento del numero legale e rinvia la riunione ad altro giorno. 3. La verifica del numero legale è fatta all'inizio della seduta dal Presidente, coadiuvato dal segretario, e può essere reiterata nel corso della seduta ad iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo componente del Consiglio di amministrazione, ovvero di un componente del Collegio dei revisori. 4. Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si indicano i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione. Art. 12 - Ordine del giorno, discussione e votazione 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, sono disciplinate le modalità di approntamento e diramazione dell'ordine del giorno, nonchè lo svolgimento delle discussioni e le votazioni. Art. 13 - Validità delle deliberazioni 1. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione. 2. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente. Art. 14 - Astensione obbligatoria 1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio dei revisori sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione quando si tratti a) di liti o interessi personali b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge. 2. Nei casi previsti dal comma 1, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione, prima dell'inizio della discussione, con dichiarazione da inserire nel processo verbale. 3. Il segretario, il Direttore generale e gli altri funzionari eventualmente invitati alla riunione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Art. 15 - Processo verbale 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, sono disciplinate la formazione, i contenuti, le modalità di approvazione e conservazione del processo verbale. Art. 16 - Segreteria del Consiglio 1. La segreteria del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 2, comma 4, svolge i seguenti compiti a) assicurare gli adempimenti formali preparatori delle riunioni consiliari b) assicurare tramite il responsabile o suo sostituto nominato dal Presidente della seduta l'espletamento della funzione di segretario dell'organo collegiale |
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