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D.M. 30/12/2002(GU n. 94 del 23-4-2003) Modifiche al Decreto 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II". Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -Visto l'art. 145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (Euro 41.316.552) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; - Visto l'art. 4, comma 1, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa; - Visto l'art. 55 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione; - Visto l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia; -Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del Decreto-Legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella Legge 25 marzo 1982, n. 94; -Vista la Legge 17 febbraio 1992, n. 179; -Visto il Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 1993, n. 493; - Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1995, n. 60, il cui punto 4.3 ha stabilito che per gli interventi da finanziare con i fondi dell'art. 2, lettera f) della Legge 457/1978 il Segretariato generale del C.E.R., ora Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, procede alla stipula di protocolli di intesa con le regioni ed i comuni interessati; -Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c); -Visto l'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - Visto il Decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II"; - Visto in particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato Decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, il quale fissa in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale l'apporto finanziario delle regioni al programma innovativo anzidetto; -Tenuto conto dei successivi incontri intercorsi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso dei quali è stato concordato che la partecipazione finanziaria degli enti predetti al programma "Contratti di quartiere II" può limitarsi al trentacinque per cento del complessivo finanziamento pubblico, mentre all'ulteriore apporto del sessantacinque per cento si provvede con le risorse statali; - Considerata la necessità di procedere alla modifica del predetto comma 5 dell'art. 3 del Decreto 27 dicembre 2001, n. 2522; -Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1 del citato Decreto ministeriale n. 2522/2001 sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata e agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998; - Considerata l'esigenza di prevedere anche il finanziamento di interventi diretti alla soluzione di problemi abitativi derivanti da pubbliche calamità; Art. 1. A parziale modifica del comma 5, dell'art. 3 del Decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma denominato "Contratti di quartiere II" è stabilita in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni. Al finanziamento dell'ulteriore sessantacinque per cento si provvede con risorse statali. Art. 2. Tra i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali debbono essere predisposti i bandi di partecipazione indicati all'art. 3, comma 2, del citato Decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, è inserita la lettera "c) recupero o ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità". Art. 3. È approvata, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente Decreto (allegato 1), la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1 del Decreto ministeriale 27 dicembre 2002, n. 2522, nelle misure rispettivamente di Euro 20.658.276,00 come limite d'impegno quindicennale che i predetti enti potranno attualizzare secondo comuni modalità da fissare in apposita convenzione con i relativi istituti finanziatori ed Euro 572.618.000,00 in conto capitale, con l'individuazione della quota di partecipazione (35%) a carico di ciascuna regione. Art. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del richiamato Decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, è approvato lo schema di bando di gara (Allegato 2) per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Tale schema di bando di gara costituisce riferimento di massima per la predisposizione ed approvazione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto da parte delle singole regioni e province autonome dei bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonchè specificati i criteri di valutazione delle proposte che verranno assunti da parte della commissione di cui all'art. 4 del citato Decreto 27 dicembre 2001, n. 2522. L'adesione al programma da parte delle singole regioni e province autonome sulla base delle modalità stabilite all'art. 1 del presente Decreto comunicata alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto ai sensi del successivo art. 6. Art. 5. Lo schema di bando di gara di cui al precedente articolo è approvato, altresì, in attuazione dell'art. 3, comma 5 del citato Decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, con riferimento alla procedura da attivare qualora le regioni e province autonome non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" entro la data indicata all'art. 4 del presente Decreto. Art. 6. Il presente Decreto e l'allegato schema di bando di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo l'avvenuta registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti. Roma, 30 dicembre 2002 Il Vice Ministro: Martinat Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 215 Schema di bando di gara per la realizzazione nella regione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II". Art. 1. Finanziamento 1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della regione si provvede con a) l'importo di Euro..........., quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 b) l'importo di Euro..........., quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 c) l'importo di Euro..........., quale limite d'impegno quindicennale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ...... d) l'importo di Euro..........., quale quota in conto capitale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......; 2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad Euro..........., il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale; 3. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente comma 2 non può superare il 40% dell'apporto stesso; 4. Ulteriori risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II", sono apportate da: (aggiungere altre risorse pubbliche e/o private partecipanti al programma). Art. 2. Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II", e modalità di presentazione delle domande 1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da: diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano; carenze di servizi; un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo; 2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. 3. I "Contratti di quartiere II" devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa Legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità. 4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda alla regione corredata da a) proposta di "Contratto di quartiere II" contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità di cui all'art. 28 della Legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonchè la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato |
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