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D.M. 30/04/1998MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 30 aprile 1998 Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivitą a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983". IL MINISTRO DELL'INTERNO -Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966, concernente la "Disciplina delle tariffe, delle modalitą di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento"; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, concernente: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi"; - Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983 concernente l'"Elenco delle attivitą soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577"; -Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 concernente: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivitą a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1983"; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, concernente l'"Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivitą industriali, ai sensi della legge 6 aprile 1987 n. 183"; -Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996 concernente: "Modificazioni delle attivitą industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazione per i rischi di incidenti rilevanti"; -Vista la legge 19 maggio 1997 n. 137, concernente la "Sanatoria dei decretilegge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti", ed in particolare il comma 6 dell'art. 1 che affida ai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, l'effettuazione delle istruttorie e la formulazione delle conclusioni sulle attivitą industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175; -Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, concernente: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997. n. 59" che prevede l'esclusione dal proprio ambito di applicazione delle attivitą industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni; - Ravvisata l'esigenza di semplificare l'attivitą dei comitati tecnici regionali ed interregionali, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, nel settore dei rischi di incidente rilevante; - Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi per i rischi industriali, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997 n. 137, nella seduta del 25 luglio 1997; - Sentito il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577; Decreta: Art. 1. 1. Nel caso di attivitą industriali soggette a notifica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 vengono sostituiti da quelli contenuti nel presente decreto. Art. 2. 1. La documentazione gią presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, viene esaminata dai comitati tecnici regionali o interregionali anche ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilitą e del certificato di prevenzione incendi, a seguito di formale richiesta del titolare dell'attivitą da inoltrarsi al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie della stessa documentazione. 2. La documentazione gią presentata dai titolari delle attivitą ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilitą o del certificato di prevenzione incendi viene esaminata dai comitati tecnici regionali ed interregionali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998 n. 175, che provvedono a richiedere ai titolari stessi le eventuali necessarie integrazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di sicurezza presentati dai titolari delle attivitą industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, vengono presentati anche ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilitą e del certificato di prevenzione incendi che il titolare dell'attivitą richiede al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie del rapporto stesso. Art. 3. 1. I pareri espressi dai comitati tecnici regionali ed interregionali in applicazione della normativa antincendio, dalla data di decadenza del decretolegge 6 settembre 1996 n. 461, alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1997 n. 137, si intendono acquisiti ai fini dell'espletamento delle istruttorie ai sensi della legge 19 maggio 1997 n. 137, purchč ratificati da parte dei comitati stessi integrati come previsto dall'art. 6, della legge stessa. 2. Ogni osservazione formulata dai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui al comma precedente deve essere comunicata ai titolari delle attivitą. Art. 4. 1. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco partecipa alle sedute del comitato tecnico regionale o interregionale relative allo svolgimento delle istruttorie sulle attivitą industriali a rischio di incidente rilevante insistenti nella provincia di competenza. 2. Il comandante provinciale rilascia il nullaosta di fattibilitą per l'attivitą industriale in esame entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del comitato tecnico regionale od interregionale, di positiva verifica del rapporto di sicurezza per la parte corrispondente ai contenuti delle specificazioni di cui al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984. 3. Acquisite le conclusioni formulate dal citato comitato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997 n. 137, ed entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo, ai fini antincendio, effettuato da rappresentanti del comitato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, il comandante provinciale rilascia, altresģ, il certificato di prevenzione incendi. Art. 5. 1. In caso di modifica e/o ampliamento di una attivitą esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996. Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 30 aprile 1998 Il Ministro: Napolitano
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