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D.M. 30/03/2001 n. 400(G. U. n. 260 del 08-11-2001) Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica -Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; - Visto l'articolo 24 del predetto Decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; - Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività; - Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti; -Visto l'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; - Visto l'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi; - Visto l'articolo 113 del citato Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; - Visto l'articolo 155 del predetto Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; -Visto l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia; - Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59; - Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400; - Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; -Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti a) forma di società di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4 b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai principi di mutualità. Le forme di società di capitali di cui alla lettera a) del presente comma, coerenti con il principio di mutualità, comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioè le società cooperative e le società consortili c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, di cui all'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, converti- to con Legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale. 2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere più del venti per cento del capitale della società finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno. 3. Le partecipazioni al capitale della società finanziaria di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il trenta per cento. È comunque esclusa la partecipazione di consorzi o cooperative non costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con Legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59. - Il testo dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, è il seguente: "Art. 4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a a) - b) (Omissis) c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente art. 1, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi ed il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi ed alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica". - Il testo dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito dell'integrazione apportata dall'art. 54, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente: "Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi) 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. 2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti b) siano costituite da almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ci cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controga- ranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1. 5. Con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla Legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto-Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46.". - Il testo dell'art. 9, nono comma, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del Fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, dettati dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo". - Il testo dell'art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. |
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