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D.M. 29/11/2002(GU n. 18 del 23-1-2003) Criteri e modalitā per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale. Il Ministro delle Attivitā Produttive - Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59; - Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche; -Visto l'art. 4, comma 5, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione per idrocarburi da parte dei titolari di concessione di coltivazione č destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi, con esclusione dal contributo dei rilievi geologici e del riprocessamento dai dati geofisici; -Visto l'art. 13, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase di avanzata coltivazione per garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione č destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneitā del giacimento all'attivitā di stoccaggio o all'incremento della capacitā di stoccaggio; - Visto l'art. 4, comma 7, e l'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo n. 164/2000, i quali prevedono che con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivitā produttive), sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalitā per la concessione, ad opera della regione interessata, dei contributi di cui sopra; -Considerato che ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni amministrative relative alle attivitā di ricerca di idrocarburi in terraferma sono svolte dallo Stato d'intesa con le regioni interessate, ferma restando la competenza dello Stato sulle stesse attivitā svolte in mare; -Considerati i compiti in materia di gestione e programmazione del sistema nazionale degli stoccaggi, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivitā produttive) ai sensi del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; - Considerati i compiti attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivitā produttive), Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, ai sensi del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 luglio 2000; -Sentita la Conferenza unificata, la quale nella riunione dell'11 luglio 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di Decreto; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente Decreto si intende per a) "programma": il programma di rilievi geofisici condotto dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, oggetto di domande di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero il programma di studi, analisi e prove di iniezione effettuato dai titolari di concessioni di coltivazione o di stoccaggio, oggetto di domande di contributo ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 b) "regione interessata": la regione nel cui territorio viene totalmente o prevalentemente eseguito il programma c) "soggetto gestore": soggetto che concede ed eroga i contributi, cioč la regione interessata per i programmi che si svolgono in terraferma ed il Ministero delle attivitā produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i programmi che si svolgono in mare d) "soggetto richiedente": soggetto a favore del quale possono essere concessi ed erogati i contributi e che, in caso di programmi eseguiti in compartecipazione, viene indicato dai partecipanti per la presentazione della domanda di contributo anche in nome e per conto degli stessi. Art. 2. Modalitā di gestione 1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l'adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Art. 3. Spese ammissibili 1. Per le diverse tipologie d'intervento previste, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda, salvo quanto disposto all'art. 5, comma 3, ed all'art. 7, comma 2. 2. Le spese ammissibili per i programmi relativi ai rilievi geofisici riguardano l'esecuzione delle indagini, nonchč le opere e gli altri lavori necessari alla loro esecuzione, e la relativa elaborazione dei dati. Le spese suddette si riferiscono ai costi, fatturati o documentati attraverso gli elementi della contabilitā industriale, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entitā della prospezione. Non sono ammissibili a contributo le spese generali ed amministrative dell'impresa. 3. Le spese ammissibili per i programmi relativi all'accertamento dell'idoneitā alla conversione a stoccaggio di giacimenti e all'incremento delle capacitā di stoccaggio riguardano l'esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e delle relative elaborazioni, l'acquisizione di dati di pozzo, diretti ed indiretti, per la caratterizzazione meccanica ed idraulica della copertura e del reservoir, realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento, l'esecuzione di prove di iniezione e degli interventi sui pozzi finalizzati alla loro realizzazione. Le spese suddette si riferiscono a costi, fatturati o documentati attraverso gli elementi della contabilitā industriale, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entitā delle prove stesse. Non sono ammissibili a contributo le spese generali ed amministrative dell'impresa. 4. Sono escluse in generale per entrambe le tipologie di intervento le spese di acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto. Possono essere considerate ammissibili le spese sostenute con risorse proprie dalla ditta beneficiaria e rendicontate per mezzo di commesse interne di lavorazione, che si riferiscono al personale dedicato al programma, alle quote d'uso di macchine operatrici e di mezzi di trasporto, nonchč ai materiali utilizzati per il programma. Art. 4. Durata dei programmi 1. I programmi non possono avere una durata superiore a tre anni, in relazione alla complessitā e difficoltā tecnica della ricerca, decorrenti dalla data di inizio delle attivitā, indicata nella domanda di cui agli articoli 5 e 7. Art. 5. Presentazione della domanda di contributo per rilievi geofisici 1. La domanda di contributo per rilievi geofisici che si svolgono in terraferma č presentata dal soggetto richiedente alla regione interessata ed in copia al Ministero delle attivitā produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, di seguito denominato Ministero. 2. Per i programmi che si svolgono in area marina, la domanda č presentata al Ministero ed č trasmessa contestualmente copia all'ufficio decentrato dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia di seguito denominato UNMIG, competente territorialmente. 3. In prima applicazione del presente Decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi inviano le domande con riferimento ai rilievi geofisici iniziati negli anni 2000 e 2001 o da iniziare nel 2002. 4. A decorrere dall'anno 2003 le domande di contributo sono inviate dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno per programmi da iniziare nel medesimo anno. 5. La domanda in bollo č inviata a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4. 6. Nelle domande di contributo sono indicati il titolo minerario di cui il soggetto richiedente č in possesso, la localizzazione dei lavori, la regione eventualmente interessata, il totale dei costi previsti per i quali viene richiesto il contributo, la misura del contributo richiesto, non superiore al 40% di detti costi e la data di inizio delle attivitā. 7. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione a) relazione dettagliata sui rilievi geofisici, comprendente: quadro geologico, modalitā e tempi di esecuzione, nonchč obiettivi programmati b) eventuale copia della certificazione ambientale, conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, posseduta dal soggetto richiedente c) prospetto delle spese previste secondo il modello di cui all'allegato 1, a firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 d) dichiarazione dell'impegno ad usare nello svolgimento delle gare di appalto per l'esecuzione dei rilievi geofisici, un criterio di selezione legato al possesso da parte delle societā contrattiste di certificazione ambien- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā, di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le informazioni relative ai provvedimenti dichiarativi di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, negli ultimi cinque anni, di cui all'allegato 2 f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā, di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando, con le opportune modifiche, il modello di cui all'allegato 2, circa la fruizione o meno di altri contributi per i rilievi geofisici in questione, a firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle generalitā dell'impresa, come da allegato 3. h) eventuale altra documentazione prescritta da atti normativi regionali. 8. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione rilasciati dalla regione Siciliana in base alla normativa regionale, presentano al Ministero, oltre alla documentazione di cui al comma 7, l'atto amministrativo di rilascio del titolo minerario di cui sono in possesso e gli eventuali provvedimenti di proroga. Art. 6. Modalitā di istruttoria delle domande e di concessione di contributo per rilievi geofisici 1. La regione interessata, nel caso di programmi che si svolgono in terraferma, ovvero il Ministero, per i programmi che si svolgono in mare, procedono all'esame delle domande, dichiarando irricevibili quelle presentate al di fuori dei termini prescritti nonchč rigettando quelle prive dei requisiti previsti per la concessione del contributo ovvero, del tutto o in parte, delle indicazioni e della documentazione di cui al presente Decreto. 2. Le regioni interessate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande previste dall'art. 5, effettuano l'istruttoria dei programmi, tenendo conto anche della compatibilitā degli interventi previsti con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale ed energetica regionale. |
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