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D.M. 29/09/2006MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreto 29/09/2006 Misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; -Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero), provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas; -Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; -Visto l'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 23 agosto 2004 n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004) che stabilisce che tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi sono: garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia; promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione; assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nazionali, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale; - Visto l'art. 1, comma 8, lettera b), punto 5 della legge n. 239/2004 che, con particolare riguardo al settore del gas naturale, stabilisce che lo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), esercita le funzioni in materia di adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas; - Visto l'art. 1, comma 46, della legge 239 del 23 agosto 2004, che stabilisce, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, che l'Autorità provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche; -Visto l'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la fornitura di gas naturale di cui al comma 46 è effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) da emanare, sentita l'Autorità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge; -Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 febbraio 2004, che stabilisce in via transitoria, anche al fine di non concedere ulteriori proroghe dell'autorizzazione in via eccezionale alle società di distribuzione, che non avevano ancora provveduto alla separazione delle attività di vendita da quelle di distribuzione, a svolgere transitoriamente attività di vendita, le modalità in base alle quali è svolta una procedura a evidenza pubblica per l'individuazione, per ogni singola area di prelievo connessa alla Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore di ultima istanza di gas naturale, al fine di assicurare la continuità di approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi di gas all'anno che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, risultino sprovvisti di un soggetto venditore di gas; -Visto il decreto del Ministro della attività produttive 31 maggio 2004 con cui sono state individuale le imprese come fornitore di ultima istanza per ciascuna area di prelievo della Rete nazionale dei gasdotti; - Visto l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, fra l'altro, la sicurezza dell'approvvigionamento e che tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali; - Visto l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/55/CE, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture, e in particolare possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas; -Visto l'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti domestici situati nel proprio territorio; - Viste le comunicazioni delle imprese di trasporto in data 12 settembre 2006, dalle quali risulta che per alcuni punti di riconsegna relativi a reti di distribuzione non era a quella data assicurato l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, in quanto i relativi fornitori non hanno provveduto ad acquisire la necessaria capacità di trasporto; - Vista la deliberazione n. 199/2006 dell'Autorità con la quale è stata consentita, anche dopo la scadenza del termine dell'11 settembre 2006, la presentazione di richieste di capacità di trasporto ai punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, per i quali le imprese di trasporto hanno segnalato in data 12 settembre 2006 che non è stata richiesta capacità di trasporto, ovvero per i quali la capacità richiesta risulti inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006; - Viste le comunicazioni in data 19 settembre 2006 con le quali la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero ha avviato una verifica sulla effettiva possibilità e disponibilità delle imprese a suo tempo individuate con il decreto ministeriale 31 maggio 2004 come fornitori di ultima istanza di gas naturale di svolgere tale funzione nella attuale situazione di approvvigionamento di gas naturale segnalata dalle imprese di trasporto; -Viste le comunicazioni delle imprese di trasporto effettuate in data 26 settembre 2006 ai sensi della deliberazione 14 settembre 2006 n. 199/2006 dell'Autorità, dalle quali risulta che per alcuni punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno non è stata richiesta capacità di trasporto, ovvero la capacità richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006; -Considerato che sussiste la concreta possibilità che a decorrere dal 1° ottobre 2006 possa verificarsi una mancanza di continuità contrattuale delle forniture di gas ai clienti finali connessi ad alcune reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno; - Considerato l'esito sostanzialmente negativo della verifica condotta dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero nei confronti dei fornitori di ultima istanza nominati con decreto ministeriale 31 maggio 2004, in quanto 16 dei 17 fornitori hanno dichiarato l'impossibilità di svolgere tale compito per la difficoltà di reperire ulteriori volumi di gas per il mercato civile, anche in considerazione dell'attuale livello dei prezzi del gas, nonchè di avere un quadro definito dei volumi necessari, in considerazione dell'esistenza di numerosi punti di riconsegna condivisi con richieste parziali di capacità; - Ritenuto necessario adottare misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, nell'attesa che vengano individuate dall'Autorità, mediante procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, una o più imprese di vendita del gas che provvedano a effettuare la fornitura di gas naturale ai clienti di cui sopra che risultino privi di un fornitore; - Considerato che ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 le misure transitorie di cui sopra devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno e che esse devono essere comunicate tempestivamente alla Commissione europea; - Ritenuto opportuno emanare indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, nonchè alle imprese individuate ai sensi dello stesso comma; - Sentita l'Autorità in data 28 settembre 2006, anche ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004; Decreta: Art. 1 - Misure transitorie per assicurare l'approvvigionamento indiretto di gas naturale ai clienti finali 1. Le imprese di trasporto pubblicano con decorrenza immediata nei propri siti internet l'elenco dei punti di riconsegna interconnessi a reti di distribuzione o relativi a clienti finali con consumi, nell'anno termico 2005, inferiori a 200.000 metri cubi annui per i quali non è stata richiesta e conferita ca- pacità di trasporto, ovvero la capacità richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006, suddiviso per aree di prelievo. 2. In tutte le aree di prelievo di cui al comma 1, fino all'esito delle procedure a evidenza pubblica di cui all'art. 3, sono individuati come fornitore grossista di ultima istanza per ciascuna area di prelievo i soggetti che nell'anno termico 2005-2006 sono risultati titolari della maggiore capacità di trasporto complessiva ai punti di riconsegna della stessa area di prelievo. 3. L'impresa maggiore di trasporto pubblica l'elenco dei fornitori grossisti di cui al comma 2 nel proprio sito internet. 4. Le imprese di vendita titolari, direttamente o indirettamente, alla data del presente decreto, di contratti di vendita di gas naturale con clienti finali connessi a reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori nell'anno termico 2005-2006 a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui (di seguito: le imprese di vendita), entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere ai fornitori grossisti di ultima istanza di cui al comma 2, per ciascuna delle aree di prelievo, la fornitura di gas naturale ai punti di riconsegna di cui al comma 1, limitatamente ai volumi di gas necessari a soddisfare il fabbisogno di detti clienti finali, per i quali le stesse imprese non dispongano di sufficienti volumi di gas alla data del presente decreto. |
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