| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 29/05/2002(GU n. 162 del 12-7-2002- Suppl. Ordinario n.142) Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con Decreto del 27 dicembre 2001, n. 2521. Il Direttore Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - Visto il comma 1 dell'art. 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli - Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 -Visto il comma 4 dello stesso art. 3, che dispone che, con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti - Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito, fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2521 del 27 dicembre 2001 e l'allegato bando di gara con il quale parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, è stata destinata all'attuazione di un programma sperimentale nel settore dell'edilizia residenziale agevolata per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone agevolato ad utenti anziani denominato: "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" - Visto in particolare l'art. 5 del summenzionato bando di gara che prevede il ricorso ad un disciplinare tecnico -da approvarsi non oltre la data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale con Decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonchè modalità e tipologie di organizzazione del programma sperimentale - Visto il disciplinare tecnico predisposto dal gruppo di lavoro composto da funzionari di questa Direzione e da esperti rappresentativi del settore appositamente nominato con provvedimento n. 562/Segr. in data 13 dicembre 2001 -Visto il Decreto ministeriale. no1751 del 28 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2002 al reg. n. 1, foglio 51, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 26 marzo 2001, con cui è stata definita, fra l'altro, l'organizzazione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - Considerato che, a seguito dell'avvenuta registrazione alla Corte dei conti in data 11 aprile 2002 al reg. n. 1, foglio 198 del citato Decreto n. 2521 del 27 dicembre 2001, occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale ed all'approvazione del disciplinare tecnico; Decreta: Art. 1. È approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto al bando di gara per l'attuazione del programma di sperimentazione di cui alle premesse. Art. 2. Il presente Decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2002 Il direttore generale: Rocco Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con Decreto del 27 dicembre 2001 Premessa All'interno delle possibili politiche per favorire l'accesso alle abitazioni delle fasce sociali deboli, la problematica degli anziani si caratterizza per una specificità tutta propria. Quantomeno per due ragioni: innanzitutto, come è di immediata evidenza, tale segmento è tra quelli che trovano maggiori difficoltà a rapportarsi ai valori del mercato immobiliare; a ciò si aggiunge, come ulteriore aspetto non secondario, che il mercato manifesta da sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in relazione ai diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani sono portatori di esigenze abitative che a fatica possono considerarsi soddisfatte nei tradizionali e più diffusi modelli abitativi. Risponde quindi ad una indubbia priorità l'aver privilegiato - nel dare attuazione al "programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo" previsto dall'art. 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 - gli utenti anziani per i quali sinora non era stato attivato, a livello nazionale, un piano di una qualche organicità e con risorse significative. Sulla problematica delle abitazioni per gli anziani, infatti, sono da registrare solo generici riferimenti sulla finalizzazione delle risorse contenuti in alcuni provvedimenti legislativi e non poche esperienze avviate in sede locale attraverso finanziamenti regionali o per iniziativa di singole amministrazioni comunali e di operatori no-profit. È però mancata, diversamente da quanto praticato da numerosi paesi dell'Europa occidentale, la concezione di un programma con una chiara finalizzazione verso la categoria e, soprattutto, con il supporto di una serie di modalità operative tali da rendere le diverse realizzazioni non episodiche ma, al contrario, interrelate da indicazioni conseguenti ad orientamenti tecnico-culturali da assumere come riferimento. Per questi motivi il bando predisposto per consentire l'utilizzazione dei finanziamenti resi disponibili dalla Legge 21 ha opportunamente previsto che, in concomitanza alla pubblicazione del bando stesso, venisse redatto un disciplinare tecnico "contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonchè modalità e tipologie di organizzazione del programma sperimentale" (art. 5). In tal modo, l'obiettivo finale che il programma persegue va oltre la produzione di alloggi, che pure ne costituisce scopo fondamentale, ed è individuabile nella messa a punto di un nuovo modello di offerta alloggiativa da immettere sul mercato e, al contempo, nella definizione di un modo di abitare che tenga conto sia delle ridotte capacità dell'utente anziano, sia delle sue esigenze di autonomia. Con questi presupposti il programma acquista, nel senso più proprio, il carattere di sperimentalità: ogni intervento è, dunque, sperimentale in quanto, oltre alla fase di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere, prefigura una fase di scelta tra più opzioni per il conseguimento degli obiettivi sperimentali prefissati e di monitoraggio e resocontazione sistematica, di cui la realizzazione stessa si configura come momento di verifica. Il disciplinare tecnico contenuto nelle pagine che seguono è suddiviso in due parti: nella prima sono raccolte le indicazioni ritenute utili per consentire, per quanto possibile, una agevole e tempestiva formulazione delle richieste attraverso informazioni e precisazioni sugli elaborati, come previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di gara, a corredo della domanda che i soggetti promotori devono inoltrare al comune in cui ricade l'intervento; nella seconda parte vengono esplicitati i caratteri del programma approfondendo quegli aspetti ritenuti decisivi per conferire qualità e compiutezza agli interventi che si andranno a realizzare. Il disciplinare, evitando rigidità che vincolerebbero inopportunamente amministrazioni comunali ed operatori, suggerisce un percorso metodologico e di merito per arrivare alla formulazione delle proposte. Gli elementi qualificanti, peraltro indicati nel bando, sono: la scelta localizzativa all'interno del contesto urbano; la correlazione tra alloggi e sistema di assistenza; l'integrazione tra spazi del singolo alloggio e spazi comuni all'unità residenziale; l'individuazione di ambienti e servizi da rendere disponibili non soltanto agli anziani ma ad un utenza più vasta; la descrizione dei livelli prestazionali sia degli alloggi che dell'intervento. Il programma ha quindi l'ambizione di contribuire a segnare positivamente le modalità realizzative delle abitazioni per anziani. È evidente che ciò potrà avvenire, e sicuramente avverrà, se quanti parteciperanno operativamente alla elaborazione delle proposte si relazioneranno al bando individuandolo come occasione di sperimentazione autentica e, conseguentemente, ricercando quelle soluzioni in grado di assicurare migliori condizioni abitative. Parte prima Istruzioni per la predisposizione delle proposte 1. Elaborati da presentare: 1.1 Proposta di programma art. 4, comma 3, lett. a)]. La proposta di programma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato, 1.1.1. Descrizione dei caratteri del contesto urbano prescelto. Come indicato nel bando, art. 4, comma 1, gli interventi devono essere localizzati in aree centrali o, comunque, in aree consolidate a prevalente destinazione residenziale, anche attraverso la rifunzionalizzazione e la riconversione di edifici, ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi, o utilizzando aree residue all'interno di piani di zona che però configurano un insediamento già strutturato. Con riferimento alla dotazione esistente di servizi e di attrezzature che possono costituire supporto sociale ed assistenziale devono essere forniti elementi utili, in aggiunta alle rappresentazioni proprie della scala edilizia ed urbanistica, attraverso i quali dimostrare la rispondenza dell'area alle suddette caratteristiche. In particolare la relazione, anche con il supporto di planimetrie e di eventuale documentazione fotografica, fornisce informazioni in ordine a: localizzazione, dimensionamento e caratteri morfologici dell'insediamento urbano quali: tipologie edilizie, densità, rapporti con i luoghi della centralità, qualità urbana (rif. punto 3.1 del presente disciplinare); localizzazione e caratteristiche del sistema dei servizi pubblici e privati di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale, ricreativo ed evidenziazione delle relative modalità di accesso (rif. punto 3.3); descrizione della rete dei servizi sociali e sanitari attivi a scala urbana e di quartiere a sostegno della residenzialità, tali da consentire condizioni di autonomia e l'integrazione della popolazione anziana nel contesto sociale (rif. punto 3.3); caratteristiche demografiche e sociologiche per l'ambito di riferimento e per l'intero territorio comunale, con particolare riguardo alla popolazione anziana presente ed alle previsioni d'invecchiamento (rif. Punto 1.9). Va sottolineato che la conoscenza di detti elementi è di fondamentale importanza per l'identificazione e la definizione spaziale e funzionale dei nuovi servizi da attivare, che dovranno promuovere lo sviluppo di forme innovative e flessibili di assistenza sociale e sanitaria aperte a tutto il quartiere. Proprio la capacità di rivolgersi ad un'utenza differenziata potrà, d'altra parte, contribuire alla sostenibilità gestionale ed economica dei servizi offerti alle fasce più deboli. In particolare per i servizi pubblici e privati di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale, ricreativo e per quelli sociali e sanitari attivi va predisposta una specifica planimetria sulla quale deve essere riportata l'ubicazione dell'intervento e dei servizi presenti nell'ambito urbano, con l'indicazione delle distanze da percorrere per ciascun servizio (rif. punto 3.3). 1.1.2. Descrizione delle modalità di attuazione dell'intervento. Va indicata, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente ed alla normativa tecnica di attuazione, la tipologia d'intervento prescelta precisando, qualora si operi su edilizia esistente, la modalità individuata con riferimento all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d, ed e). La documentazione da predisporre deve dare conto delle modalità di trasformazione degli immobili (aree ed edifici) e deve indicare, per ciascun intervento previsto, il soggetto titolare della trasformazione stessa. Il riferimento, esplicitato dal bando, alla conformità agli strumenti urbanistici vigenti è necessario, oltre che per assicurare la fattibilità amministrativa dell'intervento, anche per garantire un più rapido avvio dei cantieri. L'assenza di un piano attuativo ancorchè adottato può non costituire condizione di inoperatività qualora il piano regolatore generale vigente risulti, sulla base di esplicita attestazione dell'amministrazione comunale, sufficientemente dettagliato nel senso che la normativa e gli elaborati di piano siano stati concepiti per disciplinare gli interventi ammissibili senza il ricorso a preventiva strumentazione. Nel caso in cui il piano di recupero o altro piano attuativo da adottare preveda trasformazioni in variante allo strumento urbanistico, occorre fare riferimento - per le procedure di approvazione - alla legislazione nazionale e regionale vigente. In ogni caso, al fine della presentazione della richiesta di finanziamento è ritenuta condizione sufficiente, secondo quanto previsto dal bando di gara, la sola adozione del piano attuativo mediante delibera del consiglio comunale o la sottoscrizione dell'Accordo di programma qualora si ricorra a tale procedura. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|