| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 29/01/2001Attuazione della Direttiva 1999/103/CE che modifica la Direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura. Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato -Vista la direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura; - Viste le rettifiche della direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 104 del 24 aprile 2000 e L 311 del 12 dicembre 2000; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura; - Visto il Decreto 30 dicembre 1989 di attuazione della direttiva 89/617/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura; - Visto l'art. 2 della Legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con propri decreti all'adeguamento delle disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unità di misura; - Sentito il Comitato centrale metrico nella seduta del 10 aprile 2000; - Considerata la necessità di attuare la direttiva 1999/103/CE; Decreta: Art. 1. 1. Al Decreto 30 dicembre 1989, di attuazione della direttiva 89/617/CEE, che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura, nell'art. 1, punto 1, lettera b), la data "31 dicembre 1999" è sostituita da "31 dicembre 2009". 2. L'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura è modificato come segue: a) al capitolo I, il testo della tabella riportata al punto 1.1.1 è sostituito dal testo seguente: "La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T -To tra due temperature termodinamiche T e To con To = 373,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius è uguale all'unità "kelvin "; b) le definizioni delle unità supplementari SI riportate nella tabella al punto 1.2.1 sono sostituite dalle seguenti: "Unità di angolo piano. Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un'arco di lunghezza pari a quella del raggio. (Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)" "Unità angolo solido. Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera. (Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)." c) la tabella al punto 1.3 è sostituita dalla seguente: Tabella Fattore Prefisso Simbolo Fattore Prefisso Simbolo 1024 yota Y 10-1 deci d 1021 zeta Z 10-2 centi c 1018 exa E 10-3 milli m 1015 peta P 10-6 micro 1012 tera T 10-9 nano n 109 giga G 10-12 pico p 106 mega M 10-15 femto f 103 chilo K 10-18 atto a 102 etto h 10-21 zepto z 101 deca da 10-24 yocto y d) il punto 3. è sostituito dal testo che segue: <<3. Unità utilizzate con il SI, i cui valori nelle unità si sono ottenuti sperimentalmente Quantità Unità Denominazione Simbolo Definizione Energia elettronvolt eV L’eletrovolt è l’energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di un 1 volt. Massa unità di massa atomica unificata u L’unita di massa atomica unificata è uguale a 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C. Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.". Art. 2. 1. Le disposizioni del presente Decreto di attuazione della direttiva 1999/103/CE, che modifica la direttiva 90/181/CEE, entrano in vigore l'8 febbraio 2001. 2. Fatto salvo il Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, è autorizzato posteriormente al 31 dicembre 1999 l'impiego delle indicazioni supplementari previste all'art. 3 del succitato Decreto. Roma, 29 gennaio 2001 Il Ministro: Letta
Pagina 1/1
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|