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D.M. 28/11/2006 n. 308MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Decreto 28 novembre 2006 n. 308 Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. IL MINISTRO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni; -Vista la legge 24 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni; -Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni; -Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e, in particolare l'articolo 1, che ha individuato i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e ha previsto l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; - Considerato che, in particolare, l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 426 del 1998, ha previsto l'adozione di un programma nazionale di bonifica che individui gli interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili; -Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, in particolare, l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovani, Napoli Bagnoli-Coglio, Pioltello e Rodano; -Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, con il quale in applicazione del citato articolo 1 della legge n. 426 del 1998, sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili; -Ritenuto che a carico delle pubbliche amministrazioni siano da porsi anche gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia nè delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 26 maggio 1989; - Ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto n. 468 del 2001, nel senso di rendere sistematico il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori, ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale tuttora non disciplinati dalle regioni; -Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002 n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato i seguenti nove siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti: • Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); • Broni; • Falconara Marittima; • Serravalle Scrivia; • Laghi di Mantova e polo chimico; • Orbetello area ex Sitoco; • Aree del litorale vesuviano; • Aree industriali di Porto Torres; • Area industriale della Val Basento; -Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, con il quale è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale denominato territorio del bacino del fiume Sacco; - Visto l'articolo 1, comma 561, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha istituito i seguenti siti di bonifica di interesse nazionale: area industriale di Milazzo e Bacino idrografico del fiume Sarno; -Visto l'articolo 252, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ha qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto); - Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; -Visto l'articolo 77, comma 6, della legge finanziaria 27 dicembre 2002 n. 289, con il quale, al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005; - Visto il decreto direttoriale n. 0985/Q.d.V./DI/G/SP del 17 dicembre 2004 concernente l'impegno della somma complessiva di Euro 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, piano gestionale 02, U.P.B. 1.2.3.5 (Programmi di tutela ambientale) per l'esercizio finanziario 2004, per l'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; - Visto il decreto direttoriale n. 1778/Q.d.V./DI/G/SP del 13 ottobre 2005 concernente l'impegno della somma complessiva di Euro 19.375.800,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, piano gestionale 05 U.P.B. 1.2.3.1 (Programmi di tutela ambientale) per l'esercizio finanziario 2005, perl'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; - Visto il decreto direttoriale concernente l'impegno della somma complessiva di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2006, per l'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in corso di registrazione; -Tenuto conto che occorre provvedere alla ripartizione delle citate risorse, prevedendo tra l'altro, la copertura finanziaria per gli interventi di bonifica riguardanti i siti di cui alla citata legge n. 179 del 2002, in relazione ai quali sono state già avviate le procedure di bonifica previste dal programma nazionale di bonifica, nonchè agli ulteriori quattro siti di bonifica di interesse nazionale istituiti con le citate leggi n. 248 del 2005 e n. 266 del 2005, nonchè con il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento; - Tenuto conto che altri finanziamenti sono già stati destinati a vario titolo ai siti di Broni, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e Polo chimico per la realizzazione dei primi interventi urgenti, così come risulta in calce al citato allegato n. 1; - Tenuto conto che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986 ha previsto che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri; - Visto l'articolo 197, comma 4, del citato decreto n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale; -Ravvisata l'esigenza di assicurare la vigilanza sul territorio, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie ed il controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale demandando le suindicate funzioni al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, prevedendo per le suddette attività una adeguata disponibilità finanziaria; -Considerato che l'articolo 2 della legge citata legge n. 179 del 2002, ha posto a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente; -Ritenuto necessario riservare anche nell'ambito delle risorse già assentite per i singoli siti dal Programma nazionale in argomento, approvato con decreto n. 468 del 2001, un adeguato stanziamento per garantire l'effettività dei compiti attribuiti al citato Organismo; - Considerato altresì che per la prosecuzione delle attività di caratterizzazione delle aree marine perimetrate sarà necessario continuare ad avvalersi dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM); - Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla integrazione del più volte citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 2001; - Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2006; -Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006; -Acquisiti i pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, espressi dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 2006; dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 2006; dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 4 ottobre 2006; e dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 2006; - Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 15 novembre 2006, prot. UL/2006/7396, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 - Ripartizione di nuove risorse 1. Ad integrazione di quanto previsto nell'allegato G al decreto 18 settembre 2001 n. 468, le disponibilità iscritte nel capitolo 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale, pari complessivamente ad euro 60.375.800,00 di cui euro 40.000.000,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2004, euro 19.375.800,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed euro 1.000.000,00 in conto competenza dell'esercizio 2006, sono ripartite secondo quanto previsto dall'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 - Criteri di finanziamento 1. L'articolo 6, comma 2, del decreto n. 468 del 2001, è sostituito dal seguente: «2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti». Art. 3 - Caratterizzazione di aree o beni privati 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto 18 settembre 2001 n. 468, dopo il punto b) è aggiunto il seguente: «b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione nè delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente eserciterà azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal programma nazionale di bonifica». |
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