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D.M. 28/09/2001
DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 28 SETTEMBRE 2001
(G.U. n. 236 del 10-10-2001) Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti.
Il Direttore Generale del Servizio Protezione Internazionale dell'Ambiente
- Visto il Decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, reg. n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalitā di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalitā di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Visto il Decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;
-Visto l'art. 2 del Decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, che stabilisce che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti responsabili devono stipulare con apposito atto, accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma;
- Visto l'art. 5, comma 1 del Decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001 che prevede la concessione di una proroga per la predisposizione degli atti, in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, da effettuarsi con Decreto del Ministero dell'ambiente;
- Atteso che l'istruttoria di definizione degli accordi e convenzioni non risulta potersi concludere entro il termine previsto dal citato art. 2, comma 1 e che, pertanto, occorre procedere alla concessione di una proroga del termine stesso;
Decreta:
Il termine di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001, č prorogato al 15 novembre 2001.
Roma, 28 settembre 2001 Il direttore generale: Clini
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