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D.M. 28/04/2006

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto 28/04/2006

Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonchè criteri in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria.

Il Ministro delle Attività Produttive

-Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00); Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli artt. 18, 19 e 20, nonchè dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

-Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;

-Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

-Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004 n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi; D.M. 28/04/2006 – Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti.

- Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che

a) l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 % della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonchè, in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato

b) con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia

c) con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle premesse sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

- Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità, e che tale diritto è accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorità, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;

- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006, che stabilisce le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitari e in materia, per il rilascio dell'esenzione, per la capacità di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonchè le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, per accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia, di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni;

- Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonchè la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive;

-Vista la deliberazione n. 91/2002 dell'Autorità recante «Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni;

- Considerato che quanto stabilito agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 164/2000, in materia di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, è stato integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004;

-Ritenuto opportuno emanare un decreto ministeriale recante le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;

- Ritenuto opportuno definire con lo stesso decreto i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonchè le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18, relativamente agli interconnettori, ai gasdotti di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea e ai terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti; D.M. 28/04/2006 – Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti.

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce

a) le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate

b) le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate

c) i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture di cui alla lettera a), e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonchè le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle lettere a) e b).

Art. 2. - Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto

1. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui all'art. 1, lettera a), è presentata alla impresa maggiore di trasporto, inviandone contestualmente copia alle altre imprese di trasporto interessate, da parte di uno dei seguenti soggetti

a) nel caso di terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza il terminale, per una capacità corrispondente almeno alla capacità massima giornaliera di rigassificazione rapportata alla percentuale di esenzione ottenuta e per un periodo non inferiore a quello per il quale è stata ottenuta l'esenzione. Nel caso il soggetto che realizza il terminale non intenda richiedere una capacità pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione, è tenuto ad avviare, prima della richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per individuare i soggetti che si impegnino a sottoscrivere contratti di rigassificazione relativamente alla quota residua secondo i criteri di cui all'art.

6. Conclusa tale procedura, il soggetto che realizza il terminale richie- de l'accesso relativamente almeno alla capacità giornaliera massima complessiva risultante dalla somma della capacità oggetto di esenzione e di quella relativa alla quota residua oggetto degli impegni sottoscritti

b) nel caso di interconnettori, da uno o più dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione nel caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas prodotto in Stati non appartenenti all'Unione europea) per una capacità giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stata ottenuta l'esenzione;

2. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui all'art. 1, lettera b), è presentata da uno o più dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione) per una capacità giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria.

3. Copia della richiesta è inviata al Ministero e all'Autorità, completa della relativa documentazione. Nel caso la richiesta sia formulata da un soggetto importatore la richiesta di capacità deve essere corredata dalla autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero o dalla dichiarazione attestante lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas è prodotto. La rimanente documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per avere accesso alla rete nazionale dei gasdotti, nei casi dì cui all'art. 7, comma 2, può essere presentata entro il 50 % del periodo indicato dall'impresa maggiore di trasporto di cui allo stesso comma 2.

 

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