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D.M. 28/03/2002(GU n. 107 del 9-5-2002- Suppl. Ordinario n.101) Termini, modalitā e procedure per il finanziamento delle societā finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Il Ministro delle Attivitā Produttive - Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio; -Visto l'articolo 24 del predetto Decreto legislativo che prevede interventi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, come modificato dall'articolo 54, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", con uno stanziamento pari a 80 miliardi; -Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle societā finanzia- rie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivitā; - Visto l'articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; - Visto il Decreto 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2001 con il quale č stato approvato il regolamento recante i criteri e le modalitā per il finanziamento delle societā finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, in attuazione dell'articolo 24 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; -Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001, occorre provvedere alla predisposizione dello schema di domanda per la richiesta delle agevolazioni e delle successive erogazioni, individuare l'eventuale documentazione da allegare alla domanda e fissare i termini per la presentazione della domanda per la richiesta delle agevolazioni; - Considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001, occorre determinare la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale medesimo nonchč quelle necessarie per le spese di cui al comma 2, del medesimo articolo 7; Decreta: Art.1. Termini di presentazione delle domande 1. Le societā finanziarie di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono presentare le domande per la richiesta delle agevolazioni a partire dal 1 giugno 2002 fino al 31 luglio 2002 per le attivitā di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400 e a partire dal 15 settembre 2002 fino al 31 dicembre 2002, per le attivitā di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d). Art. 2. Modalitā di presentazione delle domande 1. Le domande per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, č presentata al Ministero delle attivitā produttive secondo gli schemi riportati in allegato ed entro i termini di cui al precedente articolo 1. Le domande, in regola con l'imposta di bollo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale della societā finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Art. 3. Risorse finanziarie disponibili 1. Le risorse disponibili, pari a euro 38.424.393 sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 nelle misure seguenti a) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): euro 23.240.561,00 b) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): euro 3.098.741,00 c) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): euro 9.812.681,00 d) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): euro 2.272.410,00. 2. Le risorse necessarie per la concessione di un contributo a titolo di rimborso spese a favore delle societā finanziarie beneficiarie delle agevolazioni determinato con le modalitā di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 sono pari a euro 2.892.158,00. Le risorse destinate a ciascuno intervento eventualmente non impegnate entro il 31 marzo 2003 potranno essere nuovamente ripartite per gli interventi in relazione ai quali le richieste di contributo siano eccedenti rispetto alle rispettive risorse assegnate. Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro: Marzano Allegato 1 Schemi e modalitā di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni parte i: contributi diretti ad integrare la disponibilitā dei fondi di garanzia consortile e interconsortile I.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere formulata secondo lo schema 1A di seguito riportato per le domande relative alla gestione dei fondi di garanzia interconsortili e secondo lo schema 1B per quanto riguarda le domande relative a programmi riguardanti operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle societā finanziarie. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societā finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. I.2 Ai fini di cui sopra e relativamente alle domande riguardanti interventi per la promozione di operazioni di fusione tra i confidi, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione (per le operazioni giā realizzate alla data di presentazione della domanda) ovvero il consorzio o la cooperativa delegata dagli altri soggetti partecipanti all'operazione di fusione (per le operazioni non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda) presentano alla societā finanziaria apposita richiesta di accesso alle agevolazioni nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema 1C di seguito riportato, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del consorzio o cooperativa medesimo. I.3 In relazione alla richiesta delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della societā finanziaria b) indicazione delle modalitā e dei criteri adottati dalla societā finanziaria per la concessione delle controgaranzie a favore dei confidi soci. I.4 Il Ministero delle Attivitā Produttive accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolaritā delle domande e, controllate le disponibilitā finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, č ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. I.5 In relazione ai programmi riferiti ad operazioni di fusione si precisa che a) non sono agevolabili le operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda b) le operazioni di fusione non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo c) la data di ultimazione dell'operazione di fusione č quella di registrazione del relativo atto/dell'atto di fusione d) la consistenza del fondo di garanzia consortile del confidi risultante dalla fusione cui č commisurato il contributo č quella prevista, per le operazioni di fusione non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda, e/o quella effettiva alla data di presentazione della domanda, per le operazioni di fusione giā ultimate a tale data. I.6 Con riferimento alle domande relative all'attivitā di gestione di fondi di garanzia interconsortile, entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo č erogato alla societā finanziaria. I.7 Con riferimento alle domande relative all'attivitā di promozione di operazioni di fusione tra confidi, ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla societā finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata giā realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione secondo lo schema 1D allegando copia autenticata dell'atto di fusione regolarmente registrato. La societā finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolaritā della documentazione ricevuta e presenta al Ministero delle Attivitā Produttive domanda di erogazione secondo lo schema di cui all'allegato1E. Sulla base di tale certificazione, il Ministero delle Attivitā Produttive, entro trenta giorni dalla data di presentazio- Parte II: Contributi per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei soggetti costituenti e per la realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica II.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere formulata secondo lo schema 1F di seguito riportato per quanto riguarda le domande relative a interventi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza operativa della societā e dei confidi soci e secondo lo schema 1G per quanto riguarda le domande relative ad attivitā di realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societā finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. II.2 Ai fini di cui sopra, ciascun consorzio o cooperativa socio della societā finanziaria interessato nel caso di programmi riguardanti il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza operativa ovvero la societā partecipata dalla societā finanziaria nel caso di attivitā di realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica presentano alla societā finanziaria medesima apposita richiesta di accesso alle agevolazioni in relazione al progetto che intendono realizzare nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente secondo gli schemi 1H e 1I di seguito riportati, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del consorzio, cooperativa o societā partecipata. II.3 In relazione alla richiesta delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della societā finanziaria, laddove non giā presentata in relazione ad alla richiesta di contributi di cui alla parte I del presente allegato, e/o eventuali dichiarazioni di variazione regolarmente registrate. II.4 Il Ministero delle Attivitā Produttive accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolaritā delle domande e, controllate le disponibilitā finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, č ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. II.5 Con riferimento alle domande relative alla promozione di interventi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei soggetti costituenti e della societā finanziaria, ai fini dell'erogazione |
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