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D.M. 28/02/2002TERRITORIO 28 FEBBRAIO 2002 (GU n. 107 del 9-5-2002) Istituzione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e La Regione Toscana - Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 14, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane; - Visto il Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; -Visto il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352"; -Visto il protocollo procedimentale sottoscritto in data 28 gennaio 2001 tra la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino e Roccastrada, la comunità montana delle Colline Metallifere e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, finalizzato all' istituzione del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Toscane, trasmesso con nota della regione Toscana prot. 104/5824/12/02/01 del 13 febbraio 2001; - Vista la nota prot. SCN/1D/2001/5196 del 6 marzo 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Toscana al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane in attuazione dell'art. 114, comma 14, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - Visti lo studio dell'amministrazione provinciale di Grosseto denominato "Parco tecnologico e archeo minerario delle Colline Metallifere - Documento per l'istituzione" trasmesso dalla provincia di Grosseto con nota prot. 59963 del 23 luglio 2001; - Vista l'intesa raggiunta con la regione Toscana espressa con delibera di consiglio regionale n. 217 del 14 novembre 2001; Decreta: Art. 1. Istituzione del Parco 1. È istituito il Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 14, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. I siti e i beni costituenti il Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane sono individuati nell'allegato A al presente Decreto del quale costituisce parte integrante. 3. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:100.000 allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali ed in copia conforme presso la regione Toscana e il consorzio gestore del Parco. 4. Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e la regione Toscana potranno essere ricompresi all'interno del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ulteriori siti e beni dell'attività mineraria di rilevante valore storico, culturale e ambientale. Art. 2. Finalità ed attività del Parco 1. Le finalità che con l'istituzione del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'allegato A al presente Decreto. 2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curerà e coordinerà, d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio e con gli enti locali preposti, le seguenti attività b) conservare e valorizzare in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con l'attività estrattiva d) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico e) promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare f) promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale. Art. 3. Consorzio del Parco 1. La gestione del Parco, ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente articolo, è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dalla provincia di Grosseto, dalla comunità montana delle Colline Metallifere e dai comuni interessati. 2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio è "Consorzio del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane". Il consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati del quale si avvarrà di strutture e mezzi. 3. Il consorzio è competente allo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 2. 4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente Decreto e dalle competenze del consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, alla bonifica dei siti minerari inquinati, agli interventi di difesa del suolo, nonchè ad ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali. Art. 4. Organi del consorzio del Parco Gli organi del consorzio del Parco sono individuati nello statuto del consorzio. Art. 5. Regolamento del Parco 1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco anche tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni. 2. Il regolamento del Parco è deliberato dall'organo di amministrazione del consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, la regione Toscana e gli enti locali partecipanti al consorzio. Art. 6. Statuto e regolamento del consorzio del Parco 1. Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. 2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità del consorzio del Parco sono predisposti da una commissione composta da sei componenti qui di seguito specificati a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che la presiede b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali c) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima d) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima e) un rappresentante della comunità montana delle Colline Metallifere su designazione della comunità montana medesima f) un rappresentante dei comuni interessati su designazione dei medesimi. 3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attività culturali, della regione Toscana e degli enti locali partecipanti al consorzio. 4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, è legittimamente insediata allorchè sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti. n. 388 a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonchè di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Toscana, della provincia di Grosseto, della comunità montana delle Colline Metallifere, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla Legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modifiche ed integrazioni c) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali d) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del consorzio del Parco. Art. 8. Comitato di gestione provvisoria del Parco 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del consorzio, è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e da cinque componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali b) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima c) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima d) un rappresentante della comunità montana delle Colline Metallifere su designazione del presidente della comunità montana medesima e) un rappresentante dei comuni interessati su designazione dei medesimi. 2. Il comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. 3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la provincia di Grosseto della quale si avvarrà di strutture e mezzi. Art. 9. Regime autorizzativo Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Decreto avviene sentito il parere dell'organo di amministrazione del consorzio e, nelle more della sua costituzione, del comitato di gestione provvisoria. Il presente Decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2002 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 184 Allegato A Elenco dei siti e dei beni costituenti il Parco Tecnologico e Archeologico delle colline metallifere grossetane. -Area 1: Allumiere di Monteleo (comune di Monterotondo Marittimo). -Area 2: Lago Boracifero, S. Federigo (comune di Monterotondo Marittimo). -Area 3: Lagoni (Le Biancane) - (comune di Monterotondo Marittimo). -Area 4: Poggio Mutti - miniera e cava di Poggio Mutti, cave di Romano, miniere di Montevecchio (comune di Montieri). -Area 5: Montieri - Pozzo del Beato Giacomo, miniera Buca delle Fate, cava Buca delle Fate, Galleria S. Barbara, miniera di Santa Maria, galleria di Fonte Ghiacci; Pozzo Leopoldo, La Polveriera (comune di Montieri). |
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