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D.M. 27/12/2007

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Decreto 27 dicembre 2007

Istituzione dell'area marina protetta denominata “Regno di Nettuno” .

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Vista la legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

-Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

-Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno»;

-Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

-Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

-Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998 n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

-Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

-Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394;

-Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002 n. 179;

-Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, finalizzato all'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», trasmesso dal medesimo ente il 12 febbraio 2001;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e

d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchè in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

- Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno », siglata dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;

-Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;

- Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

- Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

-Sentiti in merito agli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;

- Visti l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» costituito dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, trasmesso dal comune di Forio con nota prot. n. 28192 del 22 novembre 2006;

-Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede tecnica del 4 settembre 2007;

- Visto il parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. – Istituzione dell'area marina protetta denominata “Regno di Nettuno”. – Istituzione dell'area marina protetta denominata “Regno di Nettuno” . 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

- Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 14144 del 10 ottobre 2007;

- Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno»;

Decreta:

Art. 1 - Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno».

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) “acquicoltura”, l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) “ancoraggio”, l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) “balneazione”, l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) “immersione subacquea”, l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

e) “monitoraggio”, la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

f) “navigazione”, il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

g) “ormeggio”, l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

h) “pesca subacquea”, l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

i) “ripopolamento attivo”, l'attività di traslocazione artificiale di individui ap partenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

j) “zonazione”, la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 - Finalità L'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» persegue la prote zione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di recupero ambientale, delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche in riferimento ai mammiferi marini ed in particolare al Delphinus delphis, incluso nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione dell'IUCN;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4 - Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Regno di Nettuno», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica delle carte n. 009 e n. 010 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Latitudine A1 40. 45' 88 N A 40. 45' 88 N B 40. 44' 20 N C 40. 44' 20 N D 40. 41' 10 N E 40. 41' 10 N F 40. 42' 25 N Longitudine

14. 02' 20 E (in costa)

14. 02' 37 E

14. 01' 07 E

14. 00' 00 E

14. 00' 00 E

13. 53' 07 E

13. 50' 90 E G 40. 42' 60 N 13. 50' 90 E G1 40. 42' 60 N 13. 51' 10 E (in costa) H1 40. 43' 40 N 13. 51' 64 E (in costa) H 40. 43' 40 N 13. 49' 63 E J 40. 44' 40 N 13. 49' 00 E K 40. 44' 70 N 13. 49' 00 E L 40. 45' 40 N 13. 51' 00 E M 40. 52' 70 N 13. 51' 00 E N 40. 52' 70 N 13. 53' 50 E P 40. 45' 80 N 13. 53' 50 E Q 40. 45' 80 N 13. 55' 60 E R 40. 45' 40 N 13. 55' 60 E S 40. 45' 40 N 13. 58' 30 E T 40. 45' 80 N 13. 59' 43 E T1 40. 45' 78 N 14. 00' 28 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5 - Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta «Regno di Nettuno» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinan te, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6 - Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», delimitata ai sensi del precedente art.4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente

art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7 - Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta “Regno di Nettuno”, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998 n. 426 e successive modifiche, è affidata provvisoriamente al Consorzio costituito a tale scopo tra i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata al suddetto Consorzio ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002 n. 179.

 

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