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D.M. 27/12/2001(GU n. 162 del 12-7-2002- Suppl. Ordinario n.142) Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000". Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Visto l'art. 59 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che individua tra le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi "al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale" - Visto il comma 1 dell'art. 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli - Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 -Visto il comma 3 del suddetto art. 3, che dispone che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici - Visto il comma 4 dell'art. 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che con Decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti - Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri -Visto il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano -Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001; Decreta: Art.1. 1. Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore - è destinata all'attuazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere, in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti anziani - da localizzare in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali - denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000". Art. 2. 1. Gli alloggi di cui all'art. 1 sono destinati alla locazione, a canoni previsti per l'edilizia economica e popolare, ad utenti ultrasessantacinquenni individuati dai comuni, anche tramite specifici bandi di concorso, sulla base del possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Non più del venti per cento delle disponibilità individuate all'art. 1 sono riservate ad alloggi da destinare ad utenti ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata ed il canone di locazione non può essere superiore all'ottanta per cento del canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 3. La superficie massima degli alloggi è quella prevista dall'art. 16 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 1. Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici utili, necessario alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano nella superficie utile (Su) quelle relative ad ambienti comuni (quali soggiorni comuni, sale lettura, svago ecc.), da ripartire fra gli alloggi in quote percentuali. Per quanto riguarda le superfici non residenziali (Snr) il limite del quarantacinque per cento della superficie utile, riferita all'organismo abitativo, può essere incrementato fino al sessanta per cento, tenuto conto dell'esigenza di spazi e servizi di sostegno connessi alla residenza (quali lavanderie, laboratori, palestre ecc.). 2. Le norme di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - in seguito denominate regioni - non abbiano stabilito i requisiti oggettivi per gli interventi di cui all'art. 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 179. Art. 4. 1. È approvato il bando di gara relativo al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto. Art. 5. 1. Il presente Decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro: Lunari Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 198 Bando di gara Art. 1. Finalità 1. Il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" è finalizzato alla realizzazione ed al recupero di alloggi attrezzati da concedere in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti ultrasessantacinquenni, da localizzare in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali. Art. 2. Disponibilità finanziarie 1. Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore - è destinata all'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata di cui all'art. 1. Art. 3. Soggetti proponenti 1. Oltre ai comuni, possono presentare proposte di intervento gli Iacp, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonchè le persone giuridiche da questi costituite. Nel caso di ricorso al credito privato, le proposte devono essere accompagnate da un piano finanziario sottoscritto da un istituto di credito. In ogni caso, i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: per le imprese di costruzione e loro consorzi, aver realizzato nell'ultimo quinquennio un numero di alloggi almeno triplo rispetto a quelli richiesti ed aver chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte, alla data di pubblicazione del presente bando, all'albo nazionale di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione; per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti indicati nel presente comma, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci. 1. Gli interventi devono essere localizzati in ambiti urbani centrali o comunque a prevalente destinazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi e ad aree di completamento di piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica già edificati e consolidati. Tali interventi possono essere attuati attraverso programmi di recupero urbano, prevedere la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, o interventi di recupero, come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè interventi di nuova costruzione. 2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, i soggetti individuati all'art. 3 - trasmettono la richiesta di finanziamento al comune competente, il quale, unitamente alla eventuale iniziativa che intende promuovere direttamente, presenta, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, la domanda alla regione, dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative. Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate in accordo con l'operatore, verifica le proposte e ne attesta, con propria delibera, la congruità in relazione agli obiettivi del programma e la fattibilità urbanistico-amministrativa. 3. In riferimento alle finalità del bando, e conformemente ai contenuti del disciplinare tecnico di cui all'art. 5, la domanda è corredata da a) proposta di programma contenente relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità in riferimento alla dotazione di servizi e attrezzature di quartiere, delle modalità di attuazione in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati con l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, dei livelli di integrazione tra abitazioni e servizi, nonchè la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento b) programma di assistenza e accompagnamento sociale da destinare agli anziani residenti, eventualmente da estendere all'utenza del quartiere, sottoscritto dagli operatori (pubblici, privati, del terzo settore e del volontariato) c) progetto preliminare delle opere che si chiede di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento riferito ai massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata d) programma di sperimentazione con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a: lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato di appalto e del prezziario regionale; attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario L./giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggio, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in percentuale) e) piano economico finanziario con l'indicazione del costo delle eventuali strutture di servizio (portierato, ecc.) e, limitatamente alla quota di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto, dell'entità del canone annuo degli alloggi f) richiesta di finanziamento che in ogni caso non potrà eccedere i limiti indicati all'art. 6 g) delibera del comune di adesione al programma di intervento h) designazione del responsabile del programma di sperimentazione che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e della regione competente. 4. Le regioni, negli ulteriori successivi sessanta giorni, trasmettono alla Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale non più di dieci delle domande pervenute nei termini di cui al comma 2, di cui non più del quaranta per cento presentate da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione e loro consorzi, con l'eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con risorse proprie. |
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